Il capital gain corrisponde alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni realizzate da soggetti non imprenditori. Analizziamo la fattispecie.
La realizzazione di plusvalenze derivanti dalla cessione a tiolo oneroso delle partecipazioni è disciplinata dagli artt. 67 e 68 del Tuir; secondo l’art.67 può configurarsi come tale anche la cessione di titoli o diritti con i quali si possono acquisire partecipazione, cioè i warrant (prodotti di investimento che hanno come sottostante esclusivamente azioni), le opzioni, i diritti di opzione e le obbligazioni convertibili. L’Agenzia delle entrate, con la Circolare 52/E/2004) , ha stabilito che tali plusvalenze rientrano tra i redditi diversi, se sono conseguite al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente.
Non rientrano in tale disciplina le cessioni a titolo gratuito, quali ad esempio successioni (trovi qui un recente approfondimento sul tema) e donazioni o il trasferimento di quote in caso di fusioni o scissioni.
Dal 1 gennaio 2019 il c.d. capital gain è assoggettato all’imposta sostitutiva del 26%, sia che si tratta di partecipazioni qualificate, sia di partecipazioni non qualificate.
La plusvalenza viene determinata effettuando la differenza tra il corrispettivo pagato e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente, compresa l’imposta di successione e donazione ed esclusi gli interessi passivi; si realizza nel momento di trasferimento della proprietà ma diviene imponibile al momento di percezione del corrispettivo.
Se sono versate somme a titolo di acconto, queste divengono imponibili nel momento in cui si perfeziona la cessione della partecipazione; nel caso invece di pagamento dilazionato, queste sono imponibili secondo il criterio di cassa.
La compensazione con le minusvalenze
È l’art. 68 c. 5 del Tuir a stabilire che le plusvalenze su partecipazioni, diverse da quelle in soggetti a fiscalità privilegiata e su titoli, devono essere sommate algebricamente alle relative minusvalenze; le plusvalenze realizzate dal 1 gennaio 2019 possono essere abbattute dalle minusvalenze realizzate anche prima del 1 gennaio 2019 e sia che si riferiscano a partecipazioni qualificate che non qualificate.
Nel caso siano superiori alle plusvalenze, l’eccedenza può essere riportata a scomputo delle plusvalenze dei quattro periodi d’imposta successivi, purché ne siano indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta di realizzo.
Plusvalenze e minusvalenze sono da dichiarare nel quadro RT del modello Redditi.
Rita Martin – Centro Studi CGN