E’ stato approvato definitivamente il collegato al decreto fiscale con le novità che riguardano il CPB (concordato preventivo biennale) e il ravvedimento speciale a valere per gli anni dal 2018 al 2022.
Ecco in sintesi le misure attese da contribuenti e addetti ai lavori.
- le disposizioni del DL 167/2024 inerenti alla riapertura dei termini per l’adesione al CPB sono state travasate integralmente nel nuovo art. 7-bis del DL 155/2024. Il contenuto conferma la possibilità rivolta esclusivamente ai soggetti ISA che hanno presentato il modello REDDITI 2024 entro il 31 ottobre scorso senza aderire al CPB, di accedere a tale istituto presentando una dichiarazione integrativa entro il prossimo 12 dicembre;
- nell’ambito del concordato preventivo biennale, si provvede a modificare la causa di esclusione/cessazione in caso di variazione della compagine sociale di società o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR. La norma originaria (ex artt. 11 e 21 del D. Lgs. 13/2024):
- impediva l’accesso al concordato preventivo biennale nel caso in cui si fosse verificata una variazione della compagine sociale nel primo anno di CPB;
- comportava la cessazione del CPB nel caso in cui si fosse verificato nel secondo anno di vigenza del concordato preventivo biennale.
La modifica in commento all’art. 7-quienquies restringerà l’applicazione della causa di esclusione/cessazione ai soli casi di aumento del numero dei soci o degli associati, rendendo a tal fine irrilevanti le modifiche della compagine sociale che determinano una diminuzione del numero dei soci o associati o che lasciano invariato tale numero. La novella, per espressa disposizione normativa, considera quale eccezione a questa regola il subentro di due o più eredi in seguito al decesso di un socio o associato, che quindi non porta all’esclusione/decadenza dal CPB, pur costituendo, di fatto, una modifica in aumento della compagine sociale.
Altra novità particolarmente attesa riguarda il ravvedimento speciale per gli anni 2018 – 2022 per quanto concerne le seguenti questioni:
- si legittima il versamento anche se effettuato dalla società al posto dei singoli soci. In pratica, la modifica approvata prevede che con redditi prodotti in forma associata da società semplici o società di persone imputati ai singoli soci o associati, o in caso di redditi prodotti dalle società di capitali imputati ai singoli soci per trasparenza, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.
- Si estende la sanatoria alle imprese multiattività che nei periodi di riferimento erano escluse da ISA; si tratta, in particolare, dei contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
In seguito a quest’ultima novità in commento, la norma adegua i versamenti nel senso che:
- l’imposta da versare ai fini dell’accesso alla sanatoria dovrà essere calcolata applicando le medesime disposizioni rivolte agli altri soggetti che possono applicare il regime del ravvedimento pur in presenza di cause di esclusione da ISA riconducibili al COVID-19 o per non normale svolgimento dell’attività;
- ne deriva che alla base imponibile, determinata incrementando del 25% il reddito/valore della produzione netta di riferimento, viene applicata l’aliquota del 12,5% per le imposte dirette, e del 3,9% per l’IRAP;
- ai contribuenti multiattività non potranno applicarsi la riduzione del 30% delle imposte sostitutive.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN