Con le risposte agli interpelli numeri 247 e 248 del 6 dicembre, l’Agenzia delle Entrate torna a occuparsi del concordato preventivo biennale offrendo due interpretazioni in merito ai contribuenti in regime forfetario che fuoriescono dal regime di favore nel corso dell’anno nonché per quanto concerne l’ipotesi di trasformazione eterogenea (da associazione professionale a società tra professionisti).
Nel caso trattato nella risposta n. 248/2024, l’Istante riferisce di aver aderito al regime fiscale cd ‘Regime Forfetario fino all’anno 2022 e che nel 2023 ha adottato il regime fiscale ordinario, avendo percepito nel 2022 compensi superiori al limite previsto.
L’Istante rappresenta la seguente situazione:
- all’inizio dell’anno in corso (2024) ha deciso di accedere nuovamente al Regime Forfetario, avendo prodotto nel 2023 compensi inferiori al limite previsto e ricorrendo gli ulteriori requisiti di legge;
- nel corso del 2024, tuttavia, a causa di circostanze professionali impreviste, i compensi incassati supereranno l’importo di euro 100.000 comportando l’immediata fuoriuscita dal regime di favore, con conseguente altrettanto immediata applicazione del regime fiscale ordinario nell’anno stesso.
Il documento di prassi consente di intendere meglio come interpretare l’art. 11 comma 1 lett. b-ter) del D. Lgs. 13/2024, che dispone l’inapplicabilità del CPB in caso di “adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario” che nel caso in esame coincide con il periodo 2024. La particolarità del caso sta nel fatto che il contribuente aderisce per il primo anno al regime forfettario ma ne esce nel corso del medesimo anno per superamento del limite di euro 100.000
Secondo i tecnici del fisco che si esprimono sull’argomento:
- Il contribuente che nel 2024 entra nel regime forfetario (ex L. n. 190/2014),
- e nel corso dello stesso anno fuoriesce per superamento della soglia di ricavi e compensi di100.000 euro,
- può aderire al concordato preventivo biennale 2024-2025 come soggetto ISA,
- a condizione che la disapplicazione del regime forfetario si sia verificata prima dello scadere del termine per l’accettazione della proposta di CPB. Eventuali sforamenti dal 13 al 31dicembre non rilevano ai fini dell’accesso al concordato 2024-2025.
E’ una formulazione coerente con quanto già si conosceva in seguito ad una FAQ dell’8 ottobre 2024 dove l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il contribuente in regime forfetario che nel 2023 supera la soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi può accedere al concordato preventivo biennale 2024-2025, applicando la disciplina prevista per i soggetti ISA considerandolo ai fini del CPB come un soggetto ISA con riferimento al periodo di imposta in cui viene superato il limite di 100.000euro.
La seconda questione riguarda la possibilità di aderire alla proposta di concordato preventivo biennale conservandone gli effetti in presenza di un’operazione di trasformazione eterogenea. Si tratta di riempire un vuoto normativo in quanto il caso di trasformazione non viene prevista In nessuna ipotesi tra le cause di esclusione, cessazione e di decadenza del D. Lgs. 13/2024. In particolare, nell’ambito dei documenti di prassi, ’Agenzia delle Entrate:
- ha ricompreso la cessione di ramo d’azienda quale causa di esclusione dal CPB, attesi i molteplici punti in comune tra la cessione di ramo d’azienda e il conferimento (circ. n. 18/2024);
- ha precisato, in relazione alla trasformazione cd omogenea che comporti il passaggio da un tipo di società di capitali a un altro, oppure da un tipo di società di persone a un altro, che tale circostanza non rileva ai fini dell’esclusione o della cessazione degli effetti del CPB.
Sul tema del passaggio tra un tipo societario ad un altro (c.d. trasformazioni eterogenee). è intervenuta la risposta all’interpello n. 247 del 6/12/2024 che ha approfondito gli effetti sul CPB in caso di trasformazione di un’associazione professionale tra avvocati in una società tra professionisti in veste di srl con evidenza che si tratterebbe di un’operazione che avverrebbe senza variazioni della compagine sociale e in costanza delle quote sociali assegnate rispetto a quelle di partecipazione agli utili.
Secondo i tecnici del fisco, l’operazione in esame determina una modifica soggettiva tra il soggetto che ha aderito al CPB (l’associazione professionale) e quello che materialmente lo applicherà nel biennio di riferimento (la STP) configurandosi un’ipotesi di cessazione dal concordato come se si trattasse di una modifica della compagine sociale (ex art. 21 comma 1 lett. b-ter) del D.Lgs. 13/2024.
Tra gli argomenti a supporto della tesi del fisco, si evidenzia come l’operazione comporti una modifica della categoria di reddito e dei corrispondenti criteri di determinazione in quanto il mutamento della veste giuridica impone il passaggio dal reddito di lavoro autonomo professionale al reddito d’impresa con effetti sulle regole per il calcolo della base imponibile oggetto di concordato.
Il ragionamento del fisco, per quanto condivisibile, è incompleto nel senso che lascia intendere la possibilità di non incorrere in cause di esclusione, cessazione o decadenza qualora la trasformazione eterogenea comporti la permanenza nella medesima fattispecie di reddito e di continuazione della medesima attività.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN