Sono deducibili, per il soggetto erogatore, le somme erogate a un ente, primo beneficiario, e da questa trasferite ad altri enti no profit, enti beneficiari finali, anche se non residenti, nel rispetto delle condizioni richieste?
Con la risposta a interpello n. 242 dello scorso 4 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che sono deducibili, per il soggetto erogatore, le somme erogate a un ente, primo beneficiario, e da questa trasferite ad altri enti no profit, enti beneficiari finali, anche se non residenti, nel rispetto delle condizioni richieste.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito la sua risposta a seguito della richiesta di chiarimenti presentata da una Fondazione senza scopo di lucro, finanziata principalmente attraverso erogazioni liberali provenienti, in larga parte, dal Fondatore e dalle società appartenenti al gruppo a lui collegato.
La Fondazione impiega i fondi a sua disposizione per realizzare direttamente le attività di utilità sociale previste dal proprio statuto e per sostenere economicamente una varietà di enti e iniziative no profit. Tra i beneficiari dei contributi erogati, rientrano anche organizzazioni no profit con sede all’estero.
Detto ciò, la Fondazione, richiamando la risoluzione n. 74/2014, in cui l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le erogazioni liberali destinate a enti che le redistribuiscono ad altri enti no profit sono deducibili per il primo erogatore, chiede se tale principio sia applicabile anche nel caso in cui i beneficiari siano enti non residenti e non operanti sul territorio nazionale.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate analizza innanzitutto la norma agevolativa prevista dall’articolo 100 del TUIR, che consente, a determinate condizioni, la deducibilità dal reddito d’impresa delle spese per opere o servizi destinati ai dipendenti o per erogazioni liberali a enti con finalità educative, ricreative, assistenziali o di ricerca scientifica, entro il limite del 2% del reddito d’impresa.
L’Amministrazione finanziaria sottolinea che il requisito fondamentale per beneficiare dell’agevolazione è lo scopo esclusivo perseguito dai destinatari delle donazioni. In base a questo principio, come indicato nella risoluzione n. 74/2014, le erogazioni liberali a una Fondazione sono deducibili solo se i fondi vengono successivamente destinati a enti no profit che svolgono direttamente attività compatibili con le finalità della norma.
In merito al quesito sull’applicabilità dell’articolo 100 del TUIR alle elargizioni verso enti no profit esteri, la risoluzione n. 99/1996 chiarisce che l’agevolazione si estende anche a tali enti, purché sia dimostrata la conformità ai requisiti nazionali, come finalità esclusivamente non lucrative e iscrizione a un apposito registro, salvo diversa disposizione normativa.
In sintesi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le erogazioni effettuate a un ente (primo beneficiario) e da questo trasferite ad altri enti no profit (beneficiari finali), anche non residenti, sono deducibili, purché siano rispettate le condizioni della risoluzione n. 74/2014.
Tuttavia, è fondamentale che, al momento dell’erogazione, il primo beneficiario disponga di un progetto già definito, che consenta al donatore iniziale di verificare la conformità del beneficiario finale (anche straniero) ai requisiti richiesti: finalità non lucrative e perseguimento degli obiettivi indicati dal comma 1 dell’articolo 100 del Tuir.
Per fruire della deduzione, la società che deduce deve conservare la documentazione attestante il progetto finanziato, la personalità giuridica del destinatario finale, il rispetto delle normative di settore e il perseguimento esclusivo di scopi non lucrativi, sia per enti italiani che stranieri.
Nel caso specifico, la semplice acquisizione dello statuto di un ente straniero non è sufficiente a verificarne la personalità giuridica, il rispetto delle normative applicabili e l’esclusivo perseguimento di scopi non lucrativi previsti dalla norma del TUIR.
Pertanto, le erogazioni trasferite dalla Fondazione a enti stranieri, basandosi unicamente sullo statuto o documenti simili, non sono deducibili.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN