Imposta di successione: cosa cambia dal 1° gennaio 2025

Il Decreto legislativo 139 del 18 settembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 2 ottobre, ha apportato importanti modifiche in tema di imposta di successione.
Ha inoltre regolato l’imposta di registro, l’imposta di bollo e quella relativa agli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.
La ratio della nuova normativa è quello di andare a semplificare la disciplina di detti tributi.

Tali modifiche sono state effettuate in attuazione della riforma fiscale ai sensi dell’articolo 20, comma 1 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), in vigore dal 29 giugno 2024.

Il Decreto legislativo avrà effetto a partire dal 1° gennaio 2025. In tema di Successioni, pertanto, le novità normative riguarderanno tutte le dichiarazioni aperte in data successiva all’entrata in vigore del decreto. Ricordiamo che l’apertura della successione coincide con la data del decesso del De cuius.

L’autoliquidazione dell’imposta di successione

La modifica avente ad oggetto la liquidazione dell’imposta in base alla dichiarazione è regolata dall’articolo 1 lettera ff) e ii), dove vengono modificati gli articoli 33 e 37 del Testo Unico 346/1990.

La normativa valida fino al 31/12/2024 prevede che:

  • L‘imposta di successione viene liquidata d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate, anche se la dichiarazione di successione è stata presentata dopo la scadenza del termine ma prima della notifica dell’accertamento d’ufficio;
  • In sede di liquidazione l’ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile;
  • Il contribuente, una volta che ha ricevuto la notifica dell’avviso di liquidazione, ha 60 giorni di tempo per effettuare il pagamento.

La normativa che sarà vigente dal 01/01/2025 prevedrà che:

  • I soggetti obbligati al pagamento autoliquideranno l’imposta di successione, anche se la dichiarazione di successione verrà presentata dopo la scadenza del termine ma prima della notifica dell’accertamento d’ufficio;
  • Il pagamento dovrà essere effettuato dal contribuente nel termine di 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione;
  • L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate effettuerà una verifica sulla regolarità dell’autoliquidazione, anche servendosi di procedure automatizzate. Eventualmente, andrà a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile;
  • Se l’Ufficio riscontrerà una maggiore imposta dovuta, verrà notificato con avviso di liquidazione l’invito al pagamento per l’integrazione dell’imposta versata.

Il termine di decadenza per tale avviso sarà di 2 anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione, e il termine per il pagamento di 60 giorni. Nel caso in cui quest’ultimo termine verrà rispettato, la sanzione amministrativa sarà ridotta ad un terzo.

Rimane la possibilità di dilazionare il pagamento (articolo 1, lettera ll), che sostituisce l’articolo 38 del Testo Unico 346/1990), in misura non inferiore al 20% della somma dovuta entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione.

Il rimanente può essere rateizzato in un numero di otto rate trimestrali, o un massimo di dodici rate se l’importo è superiore a 20.000 euro.

La determinazione dell’imposta di successione

Per quanto concerne la determinazione dell’imposta di successione, rimangono in vigore le franchigie nei confronti dei parenti più stretti.

In particolare, la lettera zz) dell’articolo 1 modifica l’articolo 56 del Testo Unico 346/1990 prevedendo che:

  • Vi è una franchigia del valore di 1 milione di euro a favore del coniuge e dei parenti in linea retta. Alla parte eccedente la franchigia verrà applicata una aliquota del 4%;
  • Vi è una franchigia del valore di 100 mila euro a favore di fratelli e sorelle. Alla parte eccedente la franchigia verrà applicata una aliquota del 4%.

Nei confronti degli altri soggetti invece non si applicherà alcuna franchigia, e varranno le seguenti aliquote:

  • Il 6 % a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  • 8% a favore degli altri soggetti.

Le altre novità legislative

Il Decreto legislativo 139/2024 ha inoltre previsto che:

  • L’imposta di successione viene applicata anche ai trasferimenti derivanti da trust e altri vincoli di destinazione. L’applicazione dell’imposta avviene al momento del trasferimento dei beni e dei diritti a favore dei beneficiari;
  • Viene istituita l’autoliquidazione dell’imposta di registro da parte dei soggetti obbligati al pagamento;
  • Vengono modificate le discipline riguardanti le rendite vitalizie e di usufrutto;
  • Viene modificata la disciplina riguardante l’assolvimento dell’imposta di bollo;
  • Viene modificata la disciplina avente ad oggetto l’aggiornamento delle intestazioni catastali. Nel caso di diritti di usufrutto, uso e abitazione non sarà più necessario presentare una domanda di voltura con la quale si richiede l’aggiornamento dei dati catastali, ma quest’ultimo viene effettato d’ufficio direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

All’articolo 1, lettera fff) comma 2 viene infine prevista la possibilità di implementare nuove modalità per il versamento delle imposte, che verranno eventualmente stabilite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

Matteo Moreschi – Centro Studi CGN