Le implicazioni per sindaci e revisori derivanti dal correttivo-ter al codice della crisi d’impresa

Abbiamo già anticipato come il Correttivo-ter alla disciplina del “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” (D. Lgs. N. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024) abbia rimodellato gli obblighi di segnalazione con riferimento alla rilevazione tempestiva della crisi, introducendo alcuni obblighi anche ai soggetti che esercitano l’attività di revisione legale.

Secondo il riformulato articolo 25-octies del D.Lgs. n. 14/2019, l’adempimento in questione non è più appannaggio dell’organo che esercita l’attività di vigilanza (quindi sindaco unico o collegio sindacale ex art. 2403 e 2425 del Codice civile), ma anche dei soggetti che svolgono l’attività di revisione legale dei conti di cui all’art. 2409-bis del Codice civile e al D.Lgs. n. 39/2010.

Facciamo quindi il punto su quali sono gli obblighi a carico di ciascun organo sociale:

  • agli amministratori compete il compito di mettere a punto un assetto organizzativo, amministrativo e contabile in grado di rilevare eventuali squilibri, verificare la sostenibilità del debito e le prospettive di continuità aziendale almeno per dodici mesi successivi, rilevare segnali di allarme e avviare eventuali procedure di risanamento;
  • al sindaco unico o al collegio sindacale, in ossequio all’art. 2403 del Codice civile, spetta l’attività di vigilare sui principi di corretta gestione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile di cui al punto precedente;
  • per il revisore legale o la società di revisione, in osservanza dell’articolo. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 e del principio di revisione Isa Italia 570 è previsto l’obbligo di verificare la presenza di eventi o circostanze tali da mettere in dubbio la capacità dell’impresa di proseguire come un’entità in funzionamento.

Il D.Lgs. n. 136/2024 ha esteso quindi al soggetto incaricato della revisione legale l’obbligo di monitorare la salute patrimoniale e finanziaria dell’azienda, con l’aggiunta del peculiare dovere di segnalare all’organo amministrativo eventuali criticità, e pretendendo – entro un termine massimo di trenta giorni – l’individuazione di soluzioni e iniziative da intraprendere per sanare la situazione di crisi.

Possiamo, meglio ancora, definire che il combinato disposto di ISA Italia 570 e del novellato art. 25-octies del CCII introduce l’obbligo di un approccio proattivo per il revisore, che non può più limitarsi a un controllo ex post, ma che al contrario deve:

  • far sì che l’impresa adotti tempestivamente azioni correttive di eventuali situazioni di squilibrio;
  • esaminare i piani della direzione volti ad affrontare tutti gli elementi che potrebbero far sorgere dubbi significativi circa il going concern.

 

Il concetto di “tempestività” e i profili di responsabilità per sindaci e revisori

Qual è quindi l’orizzonte temporale entro il quale il revisore deve attivarsi onde incorrere in profili di responsabilità? Il novellato art. 25-octies del D.Lgs. n. 14/2019 finalmente fornisce una connotazione concreta al concetto di “tempestività” della segnalazione. Mentre prima, infatti, tale dinamica era rimandata alla valutazione dell’organo di controllo, ora invece viene stabilito che “la segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell’Organo di controllo o di revisione”.

 

Il monitoraggio in occasione delle verifiche periodiche del revisore

Al fine di effettuare le segnalazioni con tempestività, è opportuno che il revisore, nell’ambito delle verifiche periodiche disciplinate dall’ISA Italia 250B, unisca ai controlli contabili anche alcune verifiche atte a intercettare squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario.

Pur nella consapevolezza che la riscrittura dell’articolo 13 del CCII di fatto toglie rilevanza giuridica al documento rilasciato dal CNDCEC nell’ottobre del 2019 (che aveva previsto una serie di indicatori di allerta), il revisore potrebbe far tesoro degli spunti di prassi contenuti in tale documento e integrare le carte di lavoro delle verifiche periodiche con alcuni indicatori utili a verificare la presenza o meno di segnali di crisi e di elementi che possano minare la continuità aziendale.

Si riporta, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcuni indici che il revisore potrebbe velocemente calcolare in ciascuna verifica periodica, per poter dimostrare di aver adempiuto ai suoi obblighi e per scongiurare il pericolo di non aver intercettato eventuali segnali di criticità. Tali indici dovranno essere calcolati sul bilancio infrannuale del periodo di riferimento e raffrontati col bilancio infrannuale del periodo precedente.

Indicatore Spiegazione Range di valori
Ebit Margin =
Ebit / Ricavi delle vendite
indica quanto utile caratteristico ottengo rispetto ai ricavi Varia da settore a settore ma in generale:
> 15% azienda redditizia
3 % – 15% impresa con redditività ordinaria
< 3% situazione di rischio
Indice di sostenibilità del debito =
Debiti / Ebitda
indica la sostenibilità del debito: numero di anni in cui i potenziali flussi derivanti da conto economico riescono a rimborsare il debito < 6: debito che appare sostenibile
6 – 10: debito che appare impegnativo
> 10: rischio
ROE (Return On Equity) = Utile netto / Patrimonio netto misura la redditività del capitale proprio > 10-12%: Buona redditività (dipende dal settore)
< 5%: Redditività bassa o insufficiente
ROA (Return On Assets) = Utile netto / Totale attivo misura la redditività degli asset aziendali > 5-8%: Buona efficienza nell’utilizzo delle risorse aziendali
< 3%: Utilizzo inefficiente delle risorse
Indice di autonomia finanziaria = patrimonio netto / totale attivo misura il grado di indipendenza di un’azienda rispetto al capitale di terzi, indicando in che misura le attività sono finanziate con il capitale proprio anziché con debiti > 67%: situazione ottimale
0,33 – 0,67: situazione normale/soddisfacente
< 0,33: situazione rischiosa
Indice di copertura delle immobilizzazioni = patrimonio netto / attivo immobilizzato mostra la relazione tra patrimonio netto e beni stabilmente impiegati nell’azienda > 1: Immobilizzazioni interamente coperte da fonti stabili (buona gestione)
< 1: Ricorso a debiti a breve per finanziare le immobilizzazioni (situazione rischiosa)
Indice di indebitamento = attivo immobilizzato / patrimonio netto misura il livello di dipendenza di un’azienda dai finanziamenti esterni, cioè quanto del capitale totale dell’azienda è costituito da debiti rispetto al capitale proprio < 1: Buona solidità finanziaria
1 – 2: Situazione equilibrata
> 2: Alto rischio finanziario
Quick ratio (acid test) =
(crediti a breve + liquidità) / debiti a breve
misura la capacità dell’impresa di far fronte agli impegni di breve periodo > 1: ottima capacità di pagamento immediato
0,8 – 1: situazione accettabile
< 0,8: rischio di liquidità

 

Alberto Frate – Centro Studi CGN