Quadro OP: validi i regimi opzionali comunicati con dichiarazione tardiva/integrativa nei 90 giorni

Spirato il termine del 31 ottobre scorso per la presentazione, da parte dei soggetti “solari”, del mod. Redditi SC 2024, sarà comunque possibile entro i 90 giorni successivi (29 gennaio 2025) l’adesione ai regimi opzionali di determinazione del reddito mediante la presentazione di una dichiarazione tardiva/integrativa contenente il quadro OP.

Si ricorda che il quadro OP è composto dalle seguenti sezioni:

  • la sez. I è dedicata al regime di determinazione forfetaria del reddito delle imprese marittime (tonnage tax), disciplinato dagli 155-161 del TUIR e dal DM 23/06/2005. Possono optare per detto regime: a) i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR; b) le snc e le sas, per il rinvio di cui all’art. 56, comma 1 del TUIR; c) i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. d) del TUIR che esercitano nel territorio dello Stato un’attività d’impresa mediante stabile organizzazione.

L’opzione è esercitabile con riferimento a tutte le navi dotate dei requisiti richiesti dall’art. 155 del TUIR, conseguiti entro la chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce l’opzione stessa. Detta opzione può essere individuale, ossia relativa ad una singola società di navigazione non facente parte di alcun gruppo oppure “di gruppo”, cioè relativa ad un gruppo d’imprese, costituito dalla controllante e da quelle società in relazione alle quali sussiste un controllo “di diritto”. Si ricorda che l’opzione per la tonnage tax è irrevocabile per dieci esercizi sociali e tacitamente rinnovabile per un altro decennio, salvo revoca;

  • la sez. II è, invece, dedicata all’opzione per il consolidato fiscale nazionale, disciplinato dagli 117-129 del TUIR e dal DM 01/03/2018. Detto regime, di durata triennale e irrevocabile, consente alla società consolidante di liquidare l’IRES in modo unitario, applicandola su di un’unica base imponibile per l’intero gruppo di società aderenti all’”area fiscale di consolidamento”.

L’art. 117, comma 1 del TUIR prevede che la consolidante e ciascuna consolidata, rientranti tra i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR, fra i quali sussiste un controllo “di diritto” possano, congiuntamente, esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo. Il requisito del controllo deve sussistere sin dall’inizio di ogni esercizio relativamente al quale la controllante e ogni controllata intendono avvalersi dell’opzione. Al termine del triennio, il regime opzionale si intende tacitamente rinnovato per un altro triennio, salvo interruzione anticipata o mancato rinnovo;

  • la sez. III è dedicata al regime della “trasparenza fiscale” ex artt. 115 e 116 del TUIR, che prevede l’attribuzione diretta ai soci del reddito prodotto dalla società, indipendentemente dall’effettiva percezione, così come avviene per le società di persone. Le disposizioni attuative del regime in commento sono contenute nel DM 23/04/2004.

Possono esercitare il regime di trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del TUIR, le società di capitali partecipate soltanto da altre società di capitali e sempre che ciascun socio possieda una percentuale di partecipazione agli utili e di diritti di voto della società trasparente non inferiore al 10% e non superiore al 50%.

Detti requisiti devono risultare soddisfatti in capo a tutti i soci e la loro mancanza rende inapplicabile il regime secondo il principio “all in all out” (cfr. circ. 49/2004). La trasparenza ex art. 116 del TUIR può essere invece esercitata dalle sole srl interamente partecipate da persone fisiche, purché il numero di soci non sia superiore a 10 (20, per le società cooperative).

Pur in presenza di tali requisiti, l’opzione per la trasparenza ex art. 116 TUIR è comunque esclusa qualora la partecipata realizzi un volume di ricavi superiore alle soglie previste per l’applicazione degli ISA o sia assoggettata a procedure concorsuali. L’opzione per la trasparenza ex artt. 115 e 116 del TUIR ha la durata di tre esercizi sociali, è irrevocabile ed è tacitamente rinnovabile per un altro triennio;

  • la sez. IV è infine dedicata al regime opzionale del cd. “patent box, valevole sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini IRAP.

Nelle ipotesi in cui la dichiarazione originaria non sia stata trasmessa nei termini oppure sia stata trasmessa omettendo l’esercizio delle opzioni sopra ricordate, sarà comunque possibile sanare tale omissione attraverso la presentazione, rispettivamente, di una dichiarazione tardiva o di una dichiarazione integrativa entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza originaria, ovvero, per i soggetti “solari”, entro e non oltre il 29 gennaio 2025, compilando la specifica sezione del quadro OP.

Si consideri, ad esempio, il caso in cui la società consolidante abbia omesso la comunicazione dell’opzione nel proprio Mod. Redditi SC 2024 trasmesso entro gli ordinari termini (31 ottobre 2024 per i “solari”): sarà possibile per lei integrare tale modello entro e non oltre il 29 gennaio 2025 compilando la sez. II del quadro OP.

Sul punto, si ricordano la risposta ad interpello n. 488/2019 e la circolare Assonime n. 27/2019. Già in precedenza l’Amministrazione Finanziaria con la circolare n. 42/E/2016, richiamando suoi precedenti di prassi (circolare n. 55/E/2001 e risoluzione n. 325/E/2002), aveva chiarito che “anche la dichiarazione integrativa presentata, entro il medesimo termine di novanta giorni, per correggere errori od omissioni di una precedente dichiarazione tempestivamente presentata, si sostituisce a quella originaria, così rimuovendo, in tale breve finestra temporale, l’infedeltà”.

 

Alessandro Braggion – Centro Studi CGN

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti
Senior Partner Studio SIRRI GAVELLI ZAVATTA & ASSOCIATI