Quale aliquota IVA applicare al servizio di rimozione di rifiuti e bonifica di un’area demaniale, svolto da una ditta privata attraverso un contratto di appalto?
A rispondere al quesito è l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 234 pubblicata sul proprio sito web lo scorso 28 novembre 2024.
L’Agenzia delle Entrate risponde ad un soggetto responsabile di un intervento di bonifica ambientale in un’area demaniale, che ha affidato l’esecuzione dei lavori a una ditta privata attraverso un contratto di appalto che nel quesito chiede se e quando spetta l’aliquota IVA ridotta al 10%.
In particolare, l’istante chiede se all’attività di rimozione dei rifiuti svolta nell’ambito di un intervento di bonifica possa essere applicata l’aliquota IVA ridotta al 10%, come previsto da specifiche disposizioni normative (numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72), oppure se sia necessario applicare l’aliquota IVA ordinaria pari al 22%.
Dal momento che l’istante non ha allegato un progetto di bonifica approvato dalla Regione, condizione necessaria per applicare l’aliquota IVA ridotta, chiede se questo servizio giustificherebbe l’applicazione dell’aliquota ridotta, in assenza del progetto di bonifica approvato dalla Regione.
Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate esclude la possibilità di applicare l’aliquota IVA agevolata del 10% per l’attività di rimozione dei rifiuti. Ciò in quanto, la norma (i numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A della legge IVA) stabilisce che l’aliquota IVA ridotta al 10% può essere utilizzata esclusivamente per specifici interventi di bonifica, a condizione che questi interventi facciano parte di un progetto di bonifica formalmente approvato dall’autorità pubblica competente, come previsto dalla normativa ambientale contenuta nel D. Lgs n. 152/2006.
Al contrario, in assenza di un progetto di bonifica approvato dall’autorità competente, gli interventi finalizzati alla bonifica e alla messa in sicurezza dei siti saranno sottoposti all’aliquota IVA ordinaria, nella misura del 22%, senza possibilità di beneficiare dell’agevolazione prevista per specifici interventi.
Nel caso specifico, la parte interessata non ha presentato un progetto di bonifica approvato dalla Regione, e l’attività di rimozione dei rifiuti è iniziata senza l’approvazione preventiva di un progetto. Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile applicare le norme che prevedono l’aliquota IVA ridotta.
La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate fa riferimento anche alla risoluzione n. 247/E del 2007, nella quale si richiama una nota del Ministero dell’Ambiente. In questa nota, si sottolinea che l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata agli interventi necessari per bonificare un sito inquinato ha l’obiettivo di incentivare concretamente l’esecuzione della bonifica. Inoltre, viene evidenziato che è coerente estendere questo incentivo a tutte le attività incluse nel progetto di bonifica che è stato approvato dalle autorità competenti.
Poiché la bonifica e la rimozione dei rifiuti non sono state formalmente approvate e sono ancora soggette a verifiche, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’aliquota IVA applicabile al servizio debba rimanere quella ordinaria, nella misura del 22%.
Secondo il Fisco, quindi, in assenza di un progetto di bonifica approvato e di un’effettiva approvazione formale degli interventi di bonifica, l’attività di rimozione dei rifiuti non può usufruire dell’aliquota IVA agevolata.
Questo è confermato anche dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 399 del 2021, in cui si precisa che l’aliquota IVA del 10% può essere applicata sia agli interventi di bonifica o messa in sicurezza dei siti individuati, sia alle attività di caratterizzazione e ad ogni altra operazione preliminare, a condizione che tali interventi siano inclusi in un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla Regione.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN