Il RED (Dichiarazione della Situazione Reddituale) è una dichiarazione richiesta dall’INPS ad alcuni pensionati che ricevono prestazioni economiche collegate al reddito, come pensioni di invalidità o altre prestazioni assistenziali. Tuttavia, non tutti i pensionati sono obbligati a presentarla. La circolare INPS n°195/2015 definisce i casi in cui è necessario inviare il RED.
Quando va presentato il RED?
Come specificato nel seguente articolo (di cui riportiamo la sintesi), per valutare se il cliente di studio è interessato alla presentazione del modello è necessario considerare i seguenti fattori:
- Beneficiari di prestazioni assistenziali o economiche collegate al reddito. Se un pensionato riceve queste prestazioni (citate dalla circolare INPS di cui sopra), deve verificare se ha dichiarato tutti i redditi rilevanti, sia propri che dei familiari.
- In caso di presenza di redditi rilevanti per la prestazione e non dichiarati nel 730: Il RED 2024 deve essere presentato nel caso in cui il pensionato possieda redditi che non sono stati dichiarati nel 730 ma rilevanti per la prestazione percepita, ad esempio:
- Redditi non assoggettati a IRPEF, come interessi bancari, prestazioni assistenziali in denaro erogate dallo Stato o da Enti Pubblici, arretrati di lavoro dipendente, trattamenti di fine rapporto (TFR), e altre voci di reddito che non rientrano nelle dichiarazioni fiscali.
Procedura per la presentazione del RED 2024
Come già specificato, quindi, il pensionato deve innanzitutto verificare se possiede uno di questi redditi e se sono rilevanti per le prestazioni che riceve. In caso positivo, dovrà presentare il modello RED. È possibile verificare quali redditi vanno dichiarati inserendo la matricola nei software di compilazione abilitati (ricordiamo che la matricola può essere richiesta tramite CAF o consultata tramite portale INPS dal cittadino).
Sollecito dell’INPS
Se l’INPS invia una lettera di sollecito per la mancata presentazione del RED 2024, il pensionato dovrà inviare a prescindere il modello, anche se non ha redditi da dichiarare.
Per ultimo ricordiamo che Il pensionato che presenta il 730 e ha l’obbligo di presentare il RED deve includere nel RED tutti i redditi posseduti, anche se già dichiarati nel 730.
NOVITA’ 2024
Nel 2023 è stata introdotta una novità significativa per il calcolo della pensione di invalidità, in particolare riguardo al reddito utile. Secondo questa comunicazione, il reddito utilizzato per il calcolo della pensione di invalidità va considerato al netto degli oneri deducibili. Questo ha portato all’introduzione di un nuovo campo nel modello RED 2024, ovvero il rigo L1, che consente ai contribuenti di indicare eventuali oneri deducibili secondo l’art. 10 del TUIR.
Oneri deducibili indicati nel rigo L1
In particolare, il rigo L1 è dedicato agli oneri deducibili legati alle spese mediche e assistenziali, che sono rilevanti ai fini della pensione di invalidità. Tra questi, troviamo:
- Spese mediche e assistenza specifica per invalidità grave e permanente (come indicato nella lett. b dell’art. 10 del TUIR). Queste spese sono deducibili a prescindere dal fatto che siano state dichiarate tramite la dichiarazione dei redditi. Sono incluse in questa categoria:
- Compensi per prestazioni di personale paramedico abilitato, come infermieri professionali o operatori sanitari qualificati.
- Spese per prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio, prelievi per analisi, uso di apparecchiature elettromedicali, riabilitazione).
- Compensi per assistenza diretta: come il personale specializzato nell’assistenza di base (assistenti familiari, operatori tecnico-assistenziali), coordinamento delle attività assistenziali e educatori professionali.
- Attività terapeutiche speciali, come ippoterapia o musicoterapia, a condizione che siano prescritte da un medico e svolte da professionisti del settore in centri specializzati.
- Contributi previdenziali e assistenziali per i servizi domestici e assistenza personale/familiare (Art. 2), come per i lavoratori addetti all’assistenza domiciliare.
Dettagli sulla deduzione dei contributi per assistenza domestica
Alcuni aspetti chiave relativi alla deduzione dei contributi per i servizi di assistenza domestica e personale sono:
- L’importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro.
- La deduzione non è ammessa se il datore di lavoro è un familiare fiscalmente a carico del contribuente.
- La deduzione riguarda solo quanto effettivamente versato durante l’anno, a prescindere dalla competenza dei trimestri del MAV.
- Solo la quota a carico del datore di lavoro è deducibile.
In sintesi, il rigo L1 del RED 2024 introduce la possibilità di inserire oneri deducibili in particolare quelli legati a spese mediche e assistenziali specifiche per invalidi e ai contributi previdenziali per i servizi di assistenza domiciliare, con alcune precisazioni riguardo alle condizioni per usufruirne.
Nicola Cervesato – Centro Studi CGN