Regime forfettario, aliquota 5% e gimkana: il no del fisco

L’Agenzia delle Entrate prende posizione sull’applicazione dell’aliquota agevolata del 5 per cento in caso di passaggio dal regime ordinario al regime forfettario (ex art. 1, co. 54-89, L. n. 190/2014). In risposta al quesito n. 226 del 22 novembre 2024, i tecnici del fisco ritengono inapplicabile l’agevolazione quando si verifica il passaggio dal regime ordinario a quello forfettario anche se tale passaggio avviene nel quinquennio agevolato. L’applicabilità dell’aliquota ultraridotta del 5%, per i primi cinque anni, fermo restando le altre condizioni, è confermata a partire dall’anno di apertura e per i quattro successivi.

Nel quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, Tizia affermava di aver prestato, fino ad un certo periodo dell’anno (n) attività di lavoro dipendente come responsabile della comunicazione presso ALFA S.r.l., e di aver avviato un’attività di lavoro autonomo. La Contribuente rilevava, inoltre, di aver adottato la contabilità semplificata per l’anno di imposta (n) poiché per detto anno ricorreva la causa di esclusione dal regime forfetario, in quanto nell’anno precedente l’apertura della partita IVA (n – 1) aveva conseguito un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro, e di aver intenzione di aderire a detto regime (quello forfetario) a partire dal periodo di imposta (n+1). La medesima Contribuente rilevava poi che l’attività di lavoro autonomo descritta, non si configurava in nessun modo come mera prosecuzione di altra attività precedente.

Il punto di domanda riguardava la possibilità di fruire dell’aliquota agevolata del 5 per cento di cui a decorrere dal secondo anno di inizio dell’attività (n+1) e fino al quinto anno di attività.

Ai fini della questione in esame, è utile richiamare i contenuti dell’art. 1 comma 65 della legge 190/2014, dove si prevede:

“Al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota … nella misura del 5 per cento, a condizione che:

  1. il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 54 attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  2. l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  3. qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di euro 85.000”.

In relazione al quesito formulato dalla contribuente, L’Agenzia delle Entrate ritiene che nei suoi confronti l’aliquota agevolata non trovi applicazione perché la previsione di tale aliquota (agevolata) è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando sin dall’inizio il regime forfetario (e la relativa imposta sostitutiva). Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività anche per effetto della presenza di una causa di esclusione in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell’ambito del quinquennio preso in considerazione) ”entrano” nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività non possono beneficiare dell’aliquota agevolata.

La contribuente non potrà fruire, nell’ambito del regime forfettario, dell’aliquota agevolata del cinque per cento sia per il periodo d’imposta (n+1), sia per quelli successivi che residuano al completamento del quinquennio dall’inizio dell’attività.

E’ il caso di precisare che il regime forfetario potrà comunque essere applicato successivamente con aliquota pari al 15%, in quanto la questione verte esclusivamente sull’applicazione dell’aliquota ridotta al 5% per gli anni che residuano al completamento del quinquennio.

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN


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Quando: 17 dicembre, dalle 10 alle 12
Relatore: dott. Davide Giampietri
Crediti: 2 CFP per DCEC e CDL
Costo: GRATUITA per tutti gli iscritti Unoformat

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