L’obbligo relativo alla trasmissione dei dati mediante il portale ENEA, entro una certa tempistica, è normativamente previsto dal Decreto interministeriale del 19/02/2007 pubblicato in GU il 26 febbraio 2007 ed è stato anche confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.17/E del 26 giugno 2023 e nelle varie FAQ Ecobonus.
Comunicazione ENEA – Obbligo normativo
È utile, pertanto, partire dalla normativa, e quindi dal Decreto interministeriale del 19/02/2007 il quale con l’articolo 4 comma 1 lettera b), prevede che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per i seguenti interventi:
- Di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui all’articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- Sull’involucro di edifici esistenti di cui all’articolo 1, comma 345, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- Di installazione di pannelli solari di cui all’articolo 1, comma 346, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- Di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all’articolo 1, comma 347, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006
dovranno acquisire e trasmettere all’ENEA, entro 60 giorni dalla fine dei lavori la copia dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica prodotto da un tecnico abilitato e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati al fine di consentire l’attività di monitoraggio. Tuttavia, il termine viene esteso a 90 giorni (articolo 4 comma 1 bis) qualora le spese siano sostenute a partire dal periodo di imposta 2008.
Comunicazione ENEA – Interpretazioni giurisprudenziali
Nonostante la previsione normativa indicata in precedenza, nel 2024 vi sono state numerose interpretazioni della Corte di cassazione.
La prima è la Sentenza della Corte di cassazione n. 7657 del 21 marzo 2024 (di cui abbiamo già parlato in questo articolo) la quale ritiene che l’onere a carico del contribuente di trasmettere all’ENEA, entro i termini normativamente previsti, l’attestato di certificazione energetica, non costituisce un adempimento necessario per potere usufruire della detrazione legata alle spese sostenute per la qualificazione energetica di edifici, , data l’assenza di un’espressa previsione di decadenza.
Inoltre, ribadisce che la comunicazione all’ENEA ha una finalità essenzialmente statistica e di monitoraggio/valutazione del risparmio energetico conseguito dal lavoro ultimato (la sentenza è consultabile cliccando sul presente link).
La Corte di cassazione, tuttavia, ha espresso qualche mese dopo un parere diametralmente opposto e ciò è avvenuto con la Sentenza della suddetta Corte n. 15178 del 30 maggio 2024, la quale ha previsto che l’omessa preventiva comunicazione all’ENEA è una causa di decadenza dal beneficio poiché la comunicazione in esame ha lo scopo di impedire frodi permettendo quindi che l’Ente preposto possa fare le dovute verifiche sui lavori e sull’equilibrio fra libertà di iniziativa privata e tutela dell’ambiente e delle entrate fiscali (la sentenza è consultabile al presente link).
Infine, sempre nel 2024, la Corte di cassazione è nuovamente intervenuta sul tema con la Sentenza della stessa Corte n. 19309 del 12 luglio 2024, con la quale ribadiva che ha previsto, considerando fondato il motivo del ricorso, che la comunicazione all’ENEA dell’attestato di certificazione energetica e della scheda informativa relativa agli interventi realizzati non debba pregiudicare la spettanza del beneficio fiscale a carico del contribuente. Per supportare tale ragione, si basa su quanto precedentemente già espresso a marzo del medesimo anno. (la sentenza è consultabile cliccando sul presente link).
Tardiva presentazione all’ENEA – conclusioni
Da quanto sopra, sembrerebbe che l’interpretazione giurisprudenziale sia quella di non considerare la tardiva presentazione all’ENEA come causa di decadenza dai benefici fiscali; tuttavia, per ragioni prudenziali e per dettati normativi (ad oggi non variati) l’orientamento è quello che, in attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, si debba continuare a seguire le indicazioni normative contenute nel Decreto interministeriale del 19/02/2007 ed interpretative presenti nella Guida per l’apposizione del visto di conformità (Circolare 17/E del 2023) che indicano la necessità di effettuare la comunicazione entro 60 (o 90) giorni dalla fine dei lavori
Davide La Grutta – Centro Studi CGN