I contribuenti che ricevono un avviso bonario derivante da liquidazione automatizzata oppure da un controllo formale delle dichiarazioni potranno ora avere più tempo per la definizione della propria posizione. In particolare, la norma agevola il contribuente offrendo maggior tempo per esaminare l’avviso e agire di conseguenza, ossia:
– pagare l’intero importo dovuto;
– concordare una rateazione con l’Agenzia delle Entrate;
– fornire eventuali chiarimenti tramite gli appositi canali (Civis, PEC o di persona previo appuntamento) per ottenere una riduzione delle somme o l’annullamento dell’intero avviso.
Come anticipato nell’articolo consultabile qui, il D.Lgs. 5 agosto 2024, n.108 aveva infatti previsto che per le comunicazioni elaborate a partire dal 1° gennaio 2025, i contributi avrebbero avuto 60 giorni, in luogo dei precedenti 30 giorni previsti, per il versamento della totalità delle somme o della prima rata con il fine di ottenere la riduzione delle sanzioni, a un terzo per la liquidazione automatica e ai due terzi per il controllo formale.
Oltre agli articoli 2, 3 e 3-bis del D.Lgs. 462/1997, sono stati modificati anche gli articoli 36-bis e 36ter del DPR 600/1973 e l’art.54-bis del DPR 633/1972, pertanto i contribuenti potranno usufruire di 60 giorni anche per fornire chiarimenti e documentazione in caso di ricezione di avvisi bonari.
Risulta invece invariato il termine per versare le imposte derivanti dalla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, che permane a 30 giorni, in quanto tali somme non necessitano di definizione, trattandosi di imposte liquidate d’ufficio senza penalità. Le eventuali sanzioni, eventualmente irrogate mediante ruolo, risultano previste solo in caso di omesso oppure tardivo versamento qualora le imposte non vengano versate entro i 30 giorni dalla notifica.
A partire dal 2025, in tema di avvisi bonari, il Cassetto Fiscale del contribuente assumerà un ruolo cardine. Risultano infatti ora disponibili nel proprio Cassetto Fiscale tutti gli avvisi bonari emessi dall’Agenzia delle Entrate. Accedendovi, infatti, si potrà:
– monitorare le eventuali scadenze di pagamenti;
– verificare gli importi dovuti;
– gestire le rateazioni;
– inviare eventuali chiarimenti per difendere la propria posizione, monitorando le eventuali risposte dei documenti trasmessi tramite Civis.
Rammentiamo che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 24390 del 2022 ha confermato che l’avviso bonario è un atto impositivo autonomamente impugnabile, pertanto se il contribuente ritiene che l’Agenzia delle Entrate abbia commesso un errore di valutazione, ha il diritto di richiedere la revisione della posizione con istanza di autotutela e ora ha 60 giorni per presentarla.
Alessandra Bortolin – Centro Studi CGN