Antiriciclaggio: come individuare il titolare effettivo nei casi di società cooperative

Il CNDCEC nel mese di ottobre 2024, ha pubblicato un documento di ricerca in cui si illustrano una serie di casi concreti per l’individuazione del/dei titolari effettivi; tra i casi più frequenti, spicca la casistica del titolare effettivo delle società cooperative.

È però opportuna una premessa per definire il titolare effettivo.
Si tratta della/e persona/e fisica/fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o  delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita (art. 1 c.2 lett. pp D.Lgs. n. 231/2007).

In altri termini, il titolare effettivo è il destinatario principale degli effetti economico/patrimoniali della consulenza o del servizio prestato dal professionista soggetto agli obblighi antiriciclaggio nei confronti di società, enti o trust.

Quindi, innanzitutto, la norma evidenzia che  il “Titolare Effettivo” è sempre una o più persona/e fisica/che.

Pertanto, nei casi in cui una quota di partecipazione superiore al 25% di una società che chiameremo Alfa, appartenga a una società che chiameremo Beta, dovremo ricercare all’interno di quest’ultima la/e persona/e fisica/che da considerarsi titolare/i effettivi.

Passando alla casistica delle società cooperative si deve fare la scontata premessa che si tratta di una società, solitamente a capitale diffuso e caratterizzata dal diritto di voto capitario (art. 2538, co. 1, C.C.) che prescinde dalla entità della partecipazione al capitale.

Si tratta di casistica particolare e diversa da quella delle società di capitali e di persone, per cui questa circostanza, di già, rende problematica l’individuazione della ratio normativa.

Non ricorrendo la possibilità che si individuino soggetti possessori di quote di partecipazione al capitale superiori al 25%, si dovrà fare riferimento al criterio di cui all’art.20 terzo comma del D.Lgs. n. 231/2007.

Si tratta quindi della circostanza per cui, ai fini dell’individuazione del/i titolare/i effettivo/i, assumerà rilievo:

  • il controllo dei voti maggioritario;
  • il controllo dei voti tale da influenzare le decisioni in assemblea ordinaria;
  • la presenza di vincoli contrattuali tali da esercitare una influenza dominante.

Nel caso in cui anche la superiore situazione non dovesse verificarsi, si dovrà fare ricorso all’individuazione del/i soggetto/i dotato/i dei poteri di rappresentanza o di amministrazione.

Si ipotizzi il caso di una cooperativa con cento soci in cui ciascuno detiene l’1% del capitale, né ci siano situazioni contemplate dal terzo comma dell’art. 20.

Inoltre, poniamo il caso che nella predetta società sia stato nominato un consiglio di amministrazione di sette membri, con legale rappresentanza della società:

  • attribuita al Presidente
  • attribuita al Vicepresidente, in caso di assenza – impedimento del Presidente.

In questi casi, lo studio svolto dal CNDCEC, ci indirizza all’individuazione dei titolari effettivi nelle persone di tutti i componenti del CdA dotati di poteri di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione, conformemente all’assetto organizzativo o statutario della società medesima. Nell’esempio proposto, saranno da considerare titolari effettivi il Presidente e il Vicepresidente.

Un caso particolare è quello dei soci finanziatori, categoria alla quale possono essere attribuiti più voti sino ad un massimo di un terzo in ciascuna assemblea (art. 2526 C.C.).  Nel caso in cui i diritti di voto attribuiti al socio finanziatore nell’assemblea ordinaria delegata alla nomina degli amministratori, dovessero essere superiori al 25%, quest’ultimo dovrebbe anch’esso essere considerato titolare effettivo.

 

Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN