Crediti d’imposta in compensazione per il professionista che chiude l’attività

Un libero professionista esercente la professione di geometra che intende cessare la propria attività lavorativa, chiudendo la partita IVA, può fruire dei crediti d’imposta per ristrutturazioni edilizie (in particolare, il cosiddetto Superbonus) maturati negli anni, per le annualità 2025, 2026 e 2027?

Con la risposta n. 255 dello scorso 13 dicembre 2024 l’Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito in merito alla possibilità di utilizzare crediti fiscali derivanti da prestazioni “Superbonus” 110% per le annualità 2025, 2026 e 2027 per un libero professionista in procinto di chiudere la propria posizione IVA per la cessazione della propria attività professionale di geometra.

Nella fattispecie, il professionista chiede se la chiusura dell’attività e la cancellazione della propria posizione IVA possa precludere, ai sensi della normativa vigente, l’utilizzo dei predetti crediti d’imposta presenti nel proprio cassetto fiscale.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, anche nel caso di cessazione dell’attività professionale, il professionista conserva comunque il diritto di utilizzare i crediti d’imposta maturati nell’ambito del cosiddetto “Superbonus”.

Tali crediti, che risultano ancora disponibili nel proprio cassetto fiscale, possono essere utilizzati in compensazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Questo significa che la chiusura della partita IVA o l’interruzione dell’attività non rappresentano un ostacolo alla possibilità di sfruttare i benefici fiscali già acquisiti, garantendo così la piena fruizione degli stessi.

In buona sostanza, in presenza delle condizioni per fruire del credito, il libero professionista può continuare a utilizzare i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale in compensazione con le imposte e i tributi riferiti alla propria sfera personale.

Questo vale anche qualora i medesimi siano maturati nell’ambito della propria attività professionale o siano stati acquistati in tale contesto, non essendo contemplato dalle norme di riferimento alcun impedimento all’uso dei crediti nel caso di cessazione dell’attività professionale.

L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che, i crediti non potranno essere utilizzati direttamente in sede di dichiarazione annuale, come ipotizzato dal libero professionista nella formulazione del suo quesito, ma tali crediti potranno essere utilizzati solo nel modello di pagamento unificato F24.

Nella risposta fornita al contribuente, l’Agenzia delle Entrate precisa che la stessa non comporta alcuna valutazione sull’effettiva spettanza dei bonus e chiarisce che la cessazione della partita IVA del professionista non comporta la perdita del diritto al credito maturato dal professionista, visibile anche nel proprio cassetto fiscale.

Il credito maturato quindi, potrà essere utilizzato in compensazione con le imposte riferite alla sfera personale del professionista, anche se maturati nell’ambito della propria attività professionale e/o acquistati in tale contesto.

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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