DDL Lavoro e Smart Working: confermato il termine per le comunicazioni obbligatorie

Il DDL Lavoro, approvato in via definitiva dal Senato lo scorso 11 dicembre 2024, introduce molteplici novità in materia di lavoro, tra le quali spicca la conferma del termine per le comunicazioni relative allo smart working.

Nel dettaglio, il dettato normativo interviene con alcune norme di semplificazione e regolazione, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti a termine e in somministrazione, dell’adempimento degli obblighi contributivi e degli ammortizzatori sociali.

Particolari disposizioni sono previste, come accennato, anche in materia di lavoro agile. Il provvedimento conferma, infatti, il termine, fissato in 5 giorni, entro il quale è necessario inviare la comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro in caso di svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile.

Alla luce delle modifiche introdotte, l’articolo 23, comma 1, primo periodo della Legge n. 81/2017 stabilisce che “il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile”.

Il termine di 5 giorni era già stato confermato dal Ministero del Lavoro con una propria FAQ. Ora, dunque, la scadenza dell’invio della comunicazione obbligatoria viene inserita in una norma di legge.

La comunicazione, da effettuarsi in via telematica, tramite il portale Servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è obbligatoria nei seguenti casi:

  • inizio della prestazione in modalità agile;
  • proroga del termine inizialmente stabilito dall’accordo di lavoro agile stipulato tra le parti;
  • cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.

N.B. In caso di mancata comunicazione è applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 100 e 500 euro per ogni lavoratore interessato dalla violazione.

Si ricorda che il lavoro agile, meglio conosciuto con il termine smart working, è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno degli stessi senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, previsti per legge e dalla contrattazione collettiva.

L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile:

  • deve essere stipulato in forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova;
  • disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore;
  • individua anche i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
  • può essere a termine o a tempo indeterminato;
  • può essere stipulato contestualmente al contratto di assunzione ovvero in un momento successivo;
  • disciplina l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 della Legge n. 300/1970 in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza;
  • individua le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari;

Nelle ipotesi in cui l’accordo tra le parti sia stipulato a tempo indeterminato il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni.

Nel caso di lavoratori disabili ai sensi della Legge n. 68/1999, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a 90 giorni, al fine di consentire un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.

Invece, in presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile. A tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Si ricorda, infine, che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.

 

Francesco Geria – Centro Studi CGN