Decreto Milleproroghe 2025 e contratti a tempo determinato

Il Decreto Milleproroghe 2025 ha differito la possibilità per il datore di lavoro e lavoratore, in assenza di specifiche disposizioni da parte della contrattazione collettiva, di prorogare i rapporti di lavoro con contratti a tempo determinato, oltre i 12 mesi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.

Nella seduta dello scorso 9 dicembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legge recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, meglio conosciuto come Decreto Milleproroghe. Il provvedimento interviene con proroghe e modifiche normative volte a garantire la continuità dell’azione amministrativa e a introdurre misure organizzative essenziali per l’efficienza e l’efficacia dell’azione delle pubbliche amministrazioni.
Per una panoramica delle altre proroghe a carattere fiscale e amministrativo previste dal Decreto, consigliamo la lettura di questo articolo.

In attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vediamo di seguito una delle principali novità previste in materia di lavoro.

Il Decreto proroga al 31 dicembre 2025 il termine di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2015, attualmente fissato al 31 dicembre 2024.

Per effetto di tale previsione, viene dunque prorogato il termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e, comunque, non superiore a 24 mesi.

N.B. la proroga si riferisce alle causali individuate dalle parti (datore di lavoro e lavoratore) che possono applicarsi solo in assenza di causali previste dalla contrattazione collettiva.

Si ricorda, infatti, che a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Lavoro alla disciplina dei contratti a tempo determinato, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi.

Il contratto, tuttavia, può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.

L’attuale disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015, individua una “gerarchia” delle circostanze che permettono una durata del contratto a termine superiore a 12 mesi.

I contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi stipulati dalle loro RSA o RSU rappresentano il primo strumento di identificazione delle causali che possono essere apposte ad un contratto a tempo determinato.

Di conseguenza, nel caso in cui le causali siano già identificate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale, queste dovranno essere ritenute le uniche valide.

Diversamente, invece, potrà intervenire la contrattazione aziendale ovvero, in mancanza di un contratto collettivo di secondo livello, le parti potranno accordarsi entro il 31 dicembre 2025 – per effetto della modifica introdotta dal Decreto Milleproroghe – e individuare un’esigenza di natura tecnica, organizzativa o produttiva.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con propria Circolare del 9 ottobre 2023, n. 9, fornendo le prime indicazioni sulle novità introdotte dal Decreto Lavoro, aveva chiarito che la data (originariamente prevista al 30 aprile 2024 e successivamente modificata al 31 dicembre 2024) era da intendersi come riferita alla stipula del contratto di lavoro, la cui durata, pertanto, poteva anche andare oltre il 30 aprile 2024.

La stessa previsione si ritiene applicabile anche al nuovo termine previsto dal Decreto Milleproroghe 2025. Pertanto, datore di lavoro e lavoratore potranno stipulare entro il 31 dicembre 2025 un contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e, in ogni caso, non eccendente i 24 mesi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle stesse parti, ben potendo il contratto a termine protrarsi oltre la fine di dicembre 2025.

 

Francesco Geria – Centro Studi CGN