Detrazioni spese scolastiche: un piccolo aumento dall’anno 2025

La Legge Finanziaria 2025 ha modificato l’articolo 15, comma 1, lettera e-bis) del TUIR (LINK NORMATIVA: https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7D&codiceOrdinamento=0000000000000150000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&articolo=Articolo%2015), innalzando da 800 a 1000 euro il limite di detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei familiari fiscalmente a carico da riportare nel rigo E8-10 codice 12 del Modello 730 oppure RP8 codice 12 del Modello Redditi Persone Fisiche.
Questa iniziativa mira a ridurre il peso economico che le famiglie affrontano per l’educazione dei propri figli, migliorando così l’accesso all’istruzione e la qualità della vita degli studenti.
Le spese interessate da questo nuovo limite di detraibilità, sono quelle inerenti alla frequenza:

– delle scuole dell’infanzia;

– delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado;

– delle scuole secondarie di secondo grado.

Si ricorda che le spese sostenute per la frequenza dell’asilo nido (rigo E8-10/codice 33) e di istruzione universitaria (E8-10/codice 13) seguono discipline diverse e hanno limiti di spesa detraibili separati da quanto sopra riportato.

La nuova disciplina si applica sia alle scuole pubbliche sia a quelle private paritarie, nonché alle scuole degli enti locali, appartenenti al sistema nazionale di istruzione (art.1 L. 10 marzo 2000 n°62)
(LINK NORMATIVA: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/03/21/000G0099/sg).

Rimangono escluse dall’ambito di applicabilità le scuole ubicate all’estero, come si evince dalla risposta a interpello all’Agenzia delle Entrate 28 dicembre 2018 n° 158
(LINK RISPOSTA: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/307263/Interpello+158+2018_Risposta+n.+158_2018.pdf/ff214616-a3b5-2f61-ea9f-7619227f755d).

AMBITO APPLICATIVO DELLA DETRAZIONE IRPEF

Con riferimento all’ambito applicativo della detrazione Irpef, come precisato in più occasioni dall’Agenzia delle Entrate, sono ricomprese le seguenti spese relative alla frequenza scolastica:

– Tasse di iscrizione e frequenza;

– Contributi obbligatori (es. mensa scolastica);

– Contributi volontari deliberati dagli istituti scolastici;

– Spese per servizi integrativi (es. pre-scuola, post-scuola, assistenza al pasto);

– Gite scolastiche e attività formative extracurricolari;

– Servizi di trasporto scolastico (es. scuola-bus).

Diviene opportuno precisare che non rientrano nell’ambito di detraibilità le spese per cancelleria e testi scolastici delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Al fine di poter fruire della suddetta detrazione, il sostenimento della spesa deve avvenire con una delle seguenti modalità, volte a garantire la tracciabilità del pagamento:

– Bonifico bancario o postale;

– Carte di credito, di debito e prepagate;

– Assegni bancari e circolari.

Va da sé che qualsiasi spesa connessa alla frequenza scolastica dei figli sostenuta in contanti non consente di fruire della detrazione Irpef.
Diviene opportuno precisare che a questa agevolazione prevista dalla lett. e-bis) dell’art.15 comma 1 del TUIR, si applicano le disposizioni concernenti il novellato art.16-ter del TUIR riguardante i nuovi limiti introdotti per le persone fisiche aventi un reddito complessivo superiore ai 75.000 euro.

 

 

Enrico Cusin – Centro Studi CGN