Gli obblighi di certificazione dell’informativa sulla sostenibilità per il revisore

Il processo di armonizzazione della rendicontazione di sostenibilità procede a grandi falcate; nella seconda parte del 2024 sono stati pubblicati alcuni provvedimenti finalizzati a standardizzare l’informativa “non finanziaria”, mediante l’introduzione di metriche di rilevazione, esposizione e, da ultimo, certificazione che ricalchino, pur con le dovute differenze, le prassi ormai universalmente note in materia di revisione del bilancio d’esercizio.
Abbiamo già illustrato, in un precedente intervento, il contenuto dell’informativa sulla sostenibilità e le tappe di progressiva estensione dell’obbligo; in questa sede vogliamo approfondire come si debba organizzare il revisore per attestare il contenuto di tale informativa, destinata ad assumere un ruolo sempre più importante all’interno dei documenti che compongono il bilancio d’esercizio delle società.

 L’introduzione della figura del “revisore della sostenibilità”

Il D.Lgs. n. 125/2024 introduce una nuova figura professionale dedicata espressamente alla certificazione dell’informativa non finanziaria, opportunamente abilitata ad attestare la rendicontazione di sostenibilità, che si tratta di una singola impresa o di un gruppo (in caso di relazione consolidata).

Il D.Lgs. n. 39/2010 ha quindi recepito alcune modifiche per disciplinare nello specifico il percorso abilitante, le modalità di iscrizione e gli obblighi formativi per il mantenimento dell’iscrizione dei revisori di sostenibilità.

Per i soggetti che non risultano ancora iscritti all’elenco dei revisori legali gestito dal Mef, le regole solo le seguenti:

Tirocinio nell’ambito del tirocinio triennale, almeno otto mesi devono essere dedicati all’acquisizione delle conoscenze teorico-pratiche per attestare le rendicontazioni di sostenibilità; il tirocinante deve pertanto collaborare per almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità, ed entro sessanta giorni dal termine del tirocinio dovrà inviare una relazione riepilogativa delle attività svolte
Abilitazione tra le materie d’esame vi saranno anche quelle relative all’attestazione della rendicontazione di sostenibilità
Iscrizione completati i primi due passaggi, il soggetto abilitato dovrà formulare la richiesta di iscrizione (siamo in attesa di un decreto attuativo da parte del Mef)
Formazione continua Per i revisori legali abilitati anche alla certificazione di sostenibilità, il fabbisogno annuale di crediti formativi sarà di 25 crediti, di cui:

  • almeno 10 rientranti nelle materie caratterizzanti la revisione legale;
  • almeno 10 rientranti nelle materie di sostenibilità
Regime transitorio Per i soggetti già iscritti al registro dei revisori legali presso il MEF alla data del 1° gennaio 2026, sarà possibile rilasciare attestazioni relative ai rendiconti di sostenibilità senza dover seguire il percorso abilitante descritto poc’anzi; sarà sufficiente ottenere 5 crediti formativi nelle materie caratterizzanti (elenco “D”) e presentare domanda di iscrizione.

 

Il collegamento tra la figura del “revisore legale” e quella del “revisore della sostenibilità”

La certificazione della rendicontazione di sostenibilità potrà quindi essere emessa:

  • dallo stesso soggetto incaricato della revisione contabile della società; si tratta della soluzione comunque preferibile, stante il fatto che, a tendere, l’informativa finanziaria sarà sempre più articolata con una tassonomia del tutto simile a quella XBRL, e ci sarà sempre più interconnessione tra informativa finanziaria e non finanziaria (solo a titolo di esempio, si pensi alla necessità di valutare l’adeguatezza dei fondi rischi anche in un’ottica ESG);
  • da un revisore legale (persona fisica) diverso dal soggetto incaricato della revisione legale, che risulti in possesso dei requisiti sopra illustrati, al quale verrà assegnato uno specifico incarico;
  • da una società di revisione; anche in questo caso si potrà trattare della stessa società incaricata della revisione legale della società, purché l’attestazione sia rilasciata da un partner in possesso dei requisiti sopra illustrati.

L’organizzazione della revisione per rilasciare l’attestazione dell’informativa di sostenibilità

Così come avviene per la revisione legale, anche la revisione di sostenibilità comporta il conferimento, da parte dell’assemblea dei soci/azionisti, di un incarico della durata di tre anni; in sede di primo incarico, è prevista la possibilità di una durata inferiore, al fine di allineare la scadenza dell’incarico di attestazione sostenibilità con quella di revisione legale, di modo che poi i successivi rinnovi contemplino trienni allineati tra loro.

Il nuovo articolo 10-ter del D.Lgs. n. 23/2010 stabilisce che i principi di organizzazione previsti per la revisione legale (in ordine ai controlli di qualità) si applicano pedissequamente agli incarichi di attestazione. Il lavoro del revisore, al pari di quello relativo alla parte contabile, deve essere archiviato in un fascicolo, chiuso entro sessanta giorni dalla data della lettera di attestazione, e conservato per dieci anni.

Si rimane in attesa delle modifiche al principio di revisione SA 720B per capire come sarà tradotto in termini descrittivi il giudizio di attestazione sulla sostenibilità rilasciata dal revisore.

 

Alberto Frate – Centro Studi CGN