Il termine dell’esonero dall’obbligo della fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali è stato oggetto di proroga fino al 31 marzo 2025. La misura è una delle principali disposizioni fiscali contenute nel cosiddetto decreto Milleproroghe 2025. Cosa cambierà a partire dal prossimo 1 aprile 2025?
Il decreto Milleproroghe approvato dal Consiglio dei Ministri pochi giorni fa contiene, tra le altre proroghe, anche lo slittamento al 31 marzo 2025 del termine dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali.
Vale la pena ricordare che questa misura era stata inizialmente introdotta esclusivamente per il periodo d’imposta 2019, ossia l’anno in cui è entrato in vigore l’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica per i soggetti privati.
Successivamente, però, attraverso una serie di interventi normativi che si sono susseguiti nel tempo, la sua applicazione è stata prorogata di anno in anno, estendendosi progressivamente fino a includere anche i periodi d’imposta successivi, arrivando a coprire l’intero anno 2024.
Ora la proroga compare anche nel Milleproroghe 2025 approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 9 dicembre 2024, e che dovrà essere convertito in legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
In buona sostanza la misura è una deroga che, all’avvio dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, fu richiesta dal Garante privacy che ha ritenuto non conforme al GDPR il transito sul Sistema di interscambio dei dati dei pazienti.
La motivazione della proroga è correlata ad una limitazione tecnico-amministrativa nei sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate, che al momento attuale non garantiscono il pieno rispetto della normativa relativamente alla privacy dei cittadini.
Chi sono i soggetti destinatari della norma?
La norma si applica ai soggetti tenuti all’invio dei dati, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014.
In particolare, la norma elenca i seguenti soggetti tenuti all’adempimento: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Quali prestazioni ricadono nella proroga alla fatturazione elettronica per i medici?
Le prestazioni che ricadono nella proroga sono quelle sanitarie indirizzate direttamente ai pazienti (persone fisiche). I medici potranno rilasciare ai clienti/pazienti la fattura cartacea, oppure la fattura in formato elettronico in un qualunque formato (pdf ad esempio) purché il documento non transiti dal Sistema di Interscambio.
Resta l’obbligo, già in vigore per tutti i sanitari, di emettere la normale fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio, se il committente non è una persona fisica oppure le prestazioni da fatturare siano rapporti di collaborazione tra medici o tra medici e altri soggetti per altre attività non sanitarie (come ad esempio partecipazione a convegni, seminari o altre prestazioni professionali).
Salvo ulteriori proroghe e alla luce di quanto previsto dalla attuale normativa, a partire dal 1° aprile 2025, tutte le fatture relative alle prestazioni sanitarie dovranno essere emesse in modalità elettronica, con la conseguenza che gli operatori interessati dovranno dotarsi di appositi software (o servizi) rilasciati dai produttori di software gestionali per la compilazione e la trasmissione della fattura.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN