Il milleproroghe proroga l’esenzione IVA del terzo settore

Al fine di consentire un graduale e consapevole passaggio al nuovo sistema di esenzione, il decreto Milleproroghe 2025 rimanda ancora il passaggio per le associazioni e gli enti del terzo settore dall’esclusione all’esenzione IVA. In questo articolo riepiloghiamo brevemente le regole.

Dal 1° gennaio 2025 era prevista l’entrata in vigore delle novità contenute nel D.L. n. 146/2021 per gli enti associativi. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che attualmente beneficiano dell’esclusione dall’IVA verranno attratte nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Tuttavia in data 9 dicembre il Governo ha approvato il decreto Milleproroghe che prevede tra le altre proroghe, anche lo slittamento del termine dell’esenzione IVA per gli enti associativi del terzo settore al 2026.

Come recita il comunicato stampa dell’Esecutivo viene prorogato al 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15 -quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Il regime di esenzione IVA per gli enti associativi nasce con l’obiettivo di sostituire l’attuale esclusione dall’ambito di applicazione dell’IVA prevista dall’articolo 4, comma 4, del D.P.R. 633/72.

In buona sostanza, il nuovo sistema si basa sull’articolo 10 del D.P.R. 633/72 che prevede l’esenzione dell’imposta per determinate prestazioni. Il passaggio dall’esclusione all’esenzione non modifica il trattamento economico dei corrispettivi percepiti dagli enti per i servizi resi ai soci.

Quando la norma attualmente prorogata entrerà in vigore, non significa che a tutte le operazioni si dovrà applicare l’IVA. Le operazioni beneficiano sempre dell’esenzione, ma il venir meno del regime di “de-commercializzazione” IVA determinerà un aggravio di adempimenti a carico degli stessi in quanto le operazioni esenti, a differenza di quelle escluse, sono soggette a obblighi formali per l’IVA, vediamo maggiori dettagli.

La modifica è importante perché implica l’apertura della partita IVA per molte organizzazioni che finora hanno operato solo con il codice fiscale e sono state esonerate dagli obblighi di fatturazione elettronica, dall’obbligo delle registrazioni contabili, dall’obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche e dalla presentazione della dichiarazione IVA.

La proroga al 2026 consentirà agli enti associativi di valutare più attentamente le opzioni disponibili a fronte dei nuovi obblighi fiscali. Una delle principali scelte per molti enti associativi sarà l’adesione al regime speciale ex L. 398/1991.

La Legge 398/1991 consente la determinazione delle imposte su base forfettaria e per molte realtà rappresenta una soluzione particolarmente vantaggiosa, soprattutto per le ASD (associazioni sportive dilettantistiche) e le SSD (società sportive dilettantistiche), dal momento che semplificano di parecchio gli adempimenti rispetto al regime IVA ordinario.

Una valida alternativa è rappresentata dalla dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. 633/72 che consente di non emettere fatture per le prestazioni esenti, salvo diversa richiesta espressa del cliente. Questa opzione conserva comunque l’obbligo di registrare gli acquisti e rispettare gli obblighi delle liquidazioni periodiche e la dichiarazione IVA annuale.

Si invita inoltre ad approfondire le novità in termini di bilancio, controllo e revisione per gli ETS in questo articolo dedicato.

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com