Interessi legali, dal 1° gennaio giù al 2%

Dal primo gennaio 2025 gli interessi legali si riducono passando dal 2,5% al 2% in ragione di anno. Con Il decreto 10 dicembre 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre n. 294, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito la nuova misura del saggio in ragione dell’art. 1284 del c.c. E’ un intervento che conferma la tendenza al ribasso in quanto la volta precedente la misura si era dimezzata dal 5% al 2,5%. Si tratta di un tasso che tiene conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi nonché del tasso d’inflazione annuo registrato.

Nella determinazione dell’ammontare degli interessi legali il tasso da applicare è quello in vigore nei singoli periodi d’imposta secondo il criterio del pro rata temporis. Nella tabella sottostante si riporta l’evoluzione del tasso di interesse dalla sua introduzione fino all’ultima variazione.

NORMA

ATTUATIVA

PERIODO

DI VALIDITÀ

MISURA

TASSO INTERESSE LEGALE

Art. 1284, C.c. fino al 15.12.1990 5%
Legge n. 353/90 Dal 16.12.1990 al 31.12.1996 10%
Legge n. 662/96 Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 5%
DM 10.12.1998 Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 2,5%
DM 11.12.2000 Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 3,5%
DM 11.12.2001 Dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 3%
DM 1.12.2003 Dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 2,5%
DM 12.12.2007 Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 3%
DM 04.12.2009 Dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 1%
DM 07.12.2010 Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 1,5%
DM 12.12.2011 Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 2,5%
DM 12.12.2013 Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 1%
DM 11.12.2014 Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 0,5%
DM 11.12.2015 Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 0,2%
DM 07.12.2016 Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 0,1%
DM del 13.12.2017 Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 0,3%
DM del 12.12.2018 Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 0,8%
DM del 14.12.2019 Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 0,05%
DM dell’11.12.2020 Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 0,01%
DM del 13.12.2021 Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 1,25
DM del 13.12.2022 Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 5%
DM del 29.11.2023 Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 2,5%
DM del 10/12/2024 Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 2%

 

La variazione in diminuzione del tasso di interesse legale determina una serie di conseguenze sul piano fiscale e contributivo. Uno degli aspetti più rilevanti è senz’altro il calcolo delle somme da pagare in seguito al ravvedimento operoso ex art. art. 13 del d.Lgs. 472/1997 dove accanto alle sanzioni pecuniarie è necessario versare anche gli interessi legali. Nel 2025 per regolarizzare con ravvedimento gli omessi o tardivi versamenti del 2022 per gli interessi legali si dovranno applicare le misure dell’1,25% fino al 31 dicembre 2022, del 5% fino al 31 dicembre 2023, del 2,5% dal 1° gennaio 2024 e del 2% sugli interessi legali a partire dal 1° gennaio 2025.

Il tasso di interesse legale al 2% rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:

  • (accertamento con adesione ex ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218;
  • acquiescenza all’accertamento ex art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218,
  • conciliazione giudiziale, ai sensi dell’art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546).

E’ il caso di precisare che in relazione agli istituti deflattivi del contenzioso sopra richiamati, l’Agenzia delle Entrate, nel documento di prassi n. 28/E/2011, ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

La riduzione del tasso legale troverà applicazione in occasione del regime di ravvedimento (ex art. 2-quater del DL 9.8.2024 n. 113, conv. L. 7.10.2024 n. 143) che ha introdotto una sorta di sanatoria per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, a favore dei soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale compresi quelli che hanno aderito in seguito alla riapertura dei termini al 12.12.2024.

In caso di adesione alla sanatoria in esame, le imposte sostitutive dovute per ogni annualità devono essere versate con il modello F24:

  • entro il 31.3.2025, in unica soluzione;
  • oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 31.3.2025, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 31.3.2025.

Anche in questo caso, la rateazione a partire dalla seconda rata che scadrà il 30.4.2025 osserverà l’applicazione del tasso legale al 2% che rimarrà tale anche in relazione alle rate che scadranno nel 2026 e 2027, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale.

Ai fini contributivi il tasso di interesse legale si applica sulle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. n. 388/2000.

La nuova misura del 2% del tasso legale rappresenta, altresì, un punto di riferimento generale per il calcolo degli interessi quando questi ultimi non sono determinati per iscritto (per esempio nei contratti di mutuo.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN