È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024 il D.Lgs. 13 dicembre 2024 n. 192 che, in attuazione della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale), introduce una serie di novità in materia di IRPEF e IRES. Si manifesta particolare interesse per la riforma del lavoro autonomo che contiene nuove regole a valere dal 2025 per quanto concerne i rimborsi al committente delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al cliente.
Il comma 2 del nuovo articolo 54 indica quanto segue.
Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:
- contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
- riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi.
La lettera a) della disposizione conferma quanto sancito precedentemente dove viene stabilito che i compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Le lett. b) e c) non sono presenti nella normativa ante riforma:
- L’esclusione di cui alla lettera b) è giustificata, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa al disegno di legge delega fiscale, in quanto il contrasto di interessi tra il detto committente e l’artista o il professionista è sufficiente a disincentivare possibili comportamenti evasivi;
- con riferimento ai riaddebiti di cui alla lettera c), viene codificato quanto già precisato dalla prassi amministrativa (cfr. circ. 23 giugno 2010, n. 38/E, par. 3.4) secondo cui “le somme incassate per il riaddebito dei costi (…) per l’uso comune degli uffici non costituisce reddito di lavoro autonomo e quindi non rileva quale componente positivo di reddito”. Si tratta di spese per esempio di telefono, energia elettrica, segreteria.
Viene stabilito al nuovo art. 54 ter del TUIR (Rimborsi e riaddebiti) che non concorrono alla formazione del reddito imponibile i rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.
Attualmente, sono irrilevanti soltanto i rimborsi delle spese anticipate in nome e per conto del cliente, mentre concorrono alla formazione del reddito i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento della professione (es. viaggio e trasporto, vitto e alloggio. Per effetto della modifica, i rimborsi analitici delle spese sostenute per l’esercizio della professione non concorreranno più alla formazione del reddito:
- né dal lato “attivo” (con conseguente inapplicabilità della ritenuta da parte del committente);
- né dal lato “passivo” (con la conseguente indeducibilità dei costi rimborsati).
Per esempio: un professionista ha effettuato una trasferta per conto di un cliente sostenendo costi di viaggio in treno per 50 euro e vitto e alloggio al netto dell’iva per euro 250 euro. In fattura, il professionista riaddebita analiticamente al committente le spese sostenute per la trasferta. | |
ANTE RIFORMA | POST RIFORMA |
Si provvede a fatturare l’importo complessivo per un importo pari a euro 300,00 assoggettandolo a Cassa di previdenza, Iva e ritenuta d’acconto del 20 per cento.
Il rimborso spese costituisce reddito di lavoro autonomo da indicare nel modello Redditi/PF Le spese sostenute per le trasferte risultano integralmente deducibili (si ipotizzi senza riduzione) |
Si provvede a fatturare l’importo complessivo per un importo pari a euro 300,00 che non saranno più assoggettate a Cassa di previdenza e a ritenuta d’acconto del 20%, ma solo a Iva.
Il rimborso spese non costituirà più reddito di lavoro autonomo per il professionista e, pertanto, non dovranno essere indicati nel modello Redditi/PF. Di conseguenza, i costi sostenuti per le spese di trasferta non saranno deducibili. |
Nell’ipotesi in cui il committente non dovesse rimborsare le spese addebitategli, per evitare che in capo all’esercente arti e professioni il costo resti, di fatto, indeducibile, viene introdotta una disciplina simile a quella prevista, nell’ambito del reddito d’impresa, per la deducibilità delle perdite su crediti.
In particolare, si prevede che le spese non rimborsate da parte del committente siano deducibili dalla data in cui:
- il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal D. Lgs.14/2019 o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
- la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
- il diritto alla riscossione del corrispondente credito è prescritto.
In ogni caso, per evitare l’avvio di procedure dal costo superiore alle somme da recuperare, per le spese di modesta entità (non superiori, cioè, a 2.500 euro), ne viene proposta la deducibilità se, entro un anno dalla loro fatturazione, il committente non ha provveduto al rimborso, a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale scade tale periodo annuale.
Nel caso in cui le spese oggetto di deduzione siano successivamente rimborsate, le stesse concorreranno alla formazione del reddito di lavoro autonomo nel periodo d’imposta della relativa percezione.
Si invita inoltre a leggere l’articolo dedicato ai criteri di imputazione dei compensi definiti dalla riforma del lavoro autonomo.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN