Legge di bilancio 2025, detrazioni per familiari a carico: le novità

La Legge di bilancio, con decorrenza dal 1.1.2025 con gli effetti che si vedranno in sede mod. 730/2026 e Redditi/PF/2026, interviene per quanto concerne:

  • all’età dei figli a carico;
  • agli altri familiari a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli;
  • ai cittadini extracomunitari residenti con familiari all’estero.

È l’art. 1 comma 11 della L. 207/2024 ad apportare le modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR.

Per i figli fiscalmente a carico viene stabilito che le detrazioni IRPEF spettano in relazione:

  • ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;
  • a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata (ex art. 3 della L. 5.2.92 n. 104).

La novità più evidente riguarda la soppressione delle detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, posto che in precedenza (fino al 31/12/2024) non venivano posti limiti anagrafici per essere considerati fiscalmente a carico.
Non risultano modificate le condizioni per essere considerati fiscalmente a carico, per quanto concerne:

  • la circostanza che convivano o meno con i genitori (il figlio a carico può anche risiedere all’estero);
  • il fatto che siano dediti o meno agli studi o a tirocinio gratuito.

La detrazione d’imposta per i figli a carico, nel rispetto dei previsti requisiti, spetta anche in relazione ai:

  • figli nati fuori del matrimonio riconosciuti;
  • figli adottivi, affiliati o affidati;
  • figli conviventi del coniuge deceduto.

A differenza del regime previgente, si segnala la possibilità di beneficiare della detrazione anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite. Precedentemente, le detrazioni d’imposta per figli a carico non potevano essere riconosciute in relazione ai figli dell’altro coniuge, anche se conviventi, in assenza di un formale provvedimento giudiziale di affidamento.
Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite, a decorrere dall’1.3.2022, dall’assegno unico e universale.

Restano, altresì, confermate le seguenti ulteriori disposizioni:

  • Il limite di reddito per poter essere considerati familiari fiscalmente a carico al lordo degli oneri deducibili deve essere non superiore a:
    • 4000,00 euro, in relazione ai figli di età non superiore a 24 anni;
    • 2840,51 euro, in relazione ai figli di età superiore a 24 anni.
  • L’importo della detrazione “teorica”, pari a 950,00 euro per ciascun figlio, da parametrare ai mesi in cui sussistono i requisiti ed è correlata all’ammontare del reddito complessivo del contribuente con figli a carico e al numero di essi;
  • In assenza del coniuge (per esempio per morte) per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico;
  • Le regole di ripartizione tra i genitori delle detrazioni d’imposta per figli a carico.

Non di poco conto è la novità introdotta dall’art. 1 co. 11 lett. a) n. 2 della L. 207/2024 che modifica la lett. d) dell’art. 12 co. 1 del TUIR dove si stabilisce che nel 2025 le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettino solo più in relazione a ciascun ascendente (cioè genitore o nonno) che conviva con il contribuente. Allo stesso tempo, diventa imprescindibile il requisito della convivenza.

Precedentemente, erano considerati altri familiari fiscalmente a carico:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli (es. nipoti);
  • i fratelli e le sorelle (germani o unilaterali);
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera.

Inoltre, in alternativa alla convivenza era possibile attestare che il familiare percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria da provare mediante idonea autocertificazione, oppure avvalendosi di qualsiasi idoneo mezzo di prova (per esempio, l’intestazione delle utenze o del contratto di affitto dell’immobile, documentazione bancaria, o altro mezzo).

Altra novità introdotta dalla Legge di bilancio (ex art. 1 co. 11 lett. b) della L. 207/2024) riguarda il nuovo comma 2-bis dell’art. 12 del TUIR, dove si stabilisce che le detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano più:

  • ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
  • in relazione ai familiari residenti all’estero.

Si tratta di una disciplina che si applica con riferimento ai cittadini stranieri che sono fiscalmente residenti in Italia, in relazione ai relativi familiari residenti all’estero.
La novità avrà quindi un impatto, ad esempio, su soggetti extracomunitari che lavorano in Italia i quali spesso mantengono la loro famiglia nel Paese di origine, che non potranno più beneficiare, ai fini della tassazione in Italia, delle detrazioni d’imposta per familiari a carico nel 2025 in relazione al coniuge e ai figli rimasti all’estero.

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN