Legge di bilancio, forfettari: le novità del 2025

Accesso e mantenimento consentito al regime forfetario per il 2025 anche sussistendo per l’anno precedente un reddito di lavoro dipendente fino a 35.000 euro.

In materia di regime forfetario, l’art. 1 comma 57 lett. d-ter) della L. 190/2014 impedisce l’adesione quando nell’anno precedente sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati eccedenti l’importo di 30.000,00 euro. La Legge di Bilancio per il 2025 (art. 1 comma 12 L. n. 207/2024) modifica questa causa di esclusione, incrementando, per il solo anno 2025, il limite dei redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati a 35.000,00 euro.

È il caso di evidenziare che:

  • si tratta di una norma transitoria valida per il solo anno 2025. Il periodo da considerare per il calcolo del limite di 35.000,00 euro è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime. Ne consegue che, per applicare il regime nel 2025, occorre considerare i redditi percepiti nel 2024;
  • pur in assenza di specifici chiarimenti ufficiali, i redditi di lavoro dipendente e di pensione (art. 49 del TUIR) e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 del TUIR) dovrebbero essere considerati facendo applicazione dei criteri generali di determinazione dettati dagli artt. 51 e 52 del TUIR. A tal fine dovrebbe farsi riferimento, considerando la certificazione unica per l’anno 2024, agli importi indicati ai campi da 1 a 4 della Sezione “Dati fiscali” del prospetto relativo alla certificazione per lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale.

Con la finalità di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico, l’art. 1 co. 57 lett. d-ter) della L. 190/2014 dispone che la verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Pertanto, in caso di cessazione del rapporto il lavoro dipendente nel corso del 2024, il soggetto forfetario non deve preoccuparsi di verificare la soglia di riferimento. Quindi, ad esempio, un contribuente che nel 2024 ha percepito un reddito di lavoro dipendente di 50mila euro ma ha cessato il lavoro per qualsiasi motivo, potrà comunque accedere al regime forfettario (ferma restando la verifica degli altri requisiti di legge).

La Legge di Bilancio 2025 prevede anche un’agevolazione in materia contributiva. Il comma 186 della legge 207/2024 consente ai lavoratori che nell’anno 2025 si iscrivono per la prima volta nella gestione artigiani o commercianti e che percepiscono redditi di impresa, di chiedere una riduzione contributiva del 50 percento. La riduzione contributiva è attribuita per 36 mesi ed è applicabile anche dai contribuenti che adottano il regime forfettario ed è alternativa ad altre misure che prevedono riduzioni di aliquote. Stando alla norma, la riduzione non opera per anno contributivo ma mensilmente: ne deriva che nel caso di apertura in corso d’anno, il beneficio si sviluppa comunque nell’arco dei 36 mesi previsti (ad esempio, se l’apertura avviene ad giugno 2025, la durata è fino al maggio 2028.

Per chi opera in flat tax si potrebbe prefigurare un percorso che prevede l’applicazione:

  • dello sgravio del 50% dei contributi dovuti sul minimale e a percentuale per i primi 36 mesi;
  • e a seguire, l’applicazione dell’ordinaria riduzione del 35%.

Per ottenere la riduzione contributiva prevista dalla legge di Bilancio dovranno essere rese note le modalità operative nonché la necessaria circolare esplicativa per la predisposizione di una apposita comunicazione telematica all’Inps (come, per altro, accade per quella a regime del 35%).
È il caso di tener presente che, così come già avviene per la riduzione del 35% a regime per i forfettari, i minori versamenti dei contributi previdenziali riverberano effetti anche ai fini della maturazione dei requisiti e dell’entità del futuro trattamento pensionistico. Infatti, nel caso in cui il reddito dichiarato dall’imprenditore dovesse risultare inferiore al minimale contributivo previsto nell’annualità di riferimento, si applicherà il ri-proporzionamento del periodo riconosciuto come utile ai fini pensionistici perché lo sconto contributivo del 50% potrebbe far maturare un’anzianità inferiore all’anno.

Nessun beneficio invece per i lavoratori autonomi iscrivibili alla gestione separata dell’Inps (professionisti), né per quelli iscritti alle casse previdenziali professionali.

Per completezza, è in vigore dal 2025, un’ulteriore modifica alle cause di esclusione dal regime forfetario che è stata introdotta dall’art. 17 della L. 13.12.2024 n. 203 (c.d. “Collegato Lavoro”), il quale, in deroga all’art. 1 co. 57 lett. d-bis) della L. 190/2014, consente l’esercizio dell’attività autonoma prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta (art. 1 comma 57 lett. d-bis). In particolare, la causa ostativa non scatta:

  • quando il soggetto forfetario risulta iscritto in albi o registri professionali;
  • è titolare di un duplice contratto (di lavoro autonomo e di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato);
  • sottoscritto con un datore di lavoro che occupi più di 250 dipendenti (da verificare al 1° gennaio dell’anno in cui sono stipulati i contratti).

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN