Modello Redditi/2024, presentazione ai tempi supplementari fino al 29 gennaio

Scade il 29 gennaio 2025 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi tardiva ma valida a tutti gli effetti. Il modello Redditi 2024 per l’anno di imposta 2023 doveva essere presentato entro il 31.10.2024.
L’art. 2 comma 7 del DPR 322/1998 dispone che “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo”. Ne deriva che la dichiarazione non si considera omessa quando viene essere presentata entro il 29.1.2025 (90 giorni dal 31.10.2024), con la possibilità di avvalersi anche del ravvedimento operoso (ex art. 13 co. 1 lett. c del D. Lgs. 472/1997).

In ragione del documento di prassi del 12.10.2016 n. 42, l’Agenzia delle Entrate equipara la dichiarazione tardiva ad una dichiarazione omessa dalla quale non emergono imposte applicando la sanzione minima di 250,00 euro. In tale ipotesi, per perfezionare il ravvedimento entro i 90 giorni, occorre pagare una sanzione pari a 25,00 euro che deriva dalla riduzione a un decimo di euro 250 (ex art. 13 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 472/97), oltre alle imposte eventualmente dovute, sanzioni da ravvedere per la tardività determinate in sede di dichiarazione e gli interessi legali.

L’Agenzia delle Entrate nella stessa circolare (circ. n. 42/E/2016) ha avuto modo di chiarire che la sanzione ridotta pari a euro 25 deve intendersi per singola dichiarazione. Vale a dire, nel caso in cui il contribuente si sia dimenticato di inviare la dichiarazione modello redditi e la dichiarazione IRAP, la sanzione sana la tardività con un importo pari a euro 50 (25 per singola dichiarazione).

In sede di compilazione del modello F24, in caso di dichiarazione tardiva per l’anno 2023, si osservano le seguenti regole (che riprendono in sostanza quanto già definito per il 2022)

  • codice tributo da utilizzare “8911” (“Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi e all’Irap”);
  • nel campo “anno di riferimento” si deve indicare l’anno in cui la violazione è stata commessa, e non l’anno cui si riferisce la dichiarazione. Nel caso in questione si indica l’anno 2024.

Per i tardivi versamenti che possono verificarsi nel caso di dichiarazione tardiva, l’art. 13 del D. Lgs. 471/1997 prevede una sanzione del 30% che è stata ridotta al 25% per le infrazioni commesse dal 1/9/2024.

Il ritardato versamento non superiore a 90 giorni osserva la comminazione delle seguenti sanzioni:

  • del 30% dimezzata al 15% per le violazioni commesse fino al 31.8.2024;
  • del 25% dimezzata al 12,5% per le violazioni commesse dall’1.9.2024.

Ai fini della riduzione della sanzione, la violazione si considera commessa il giorno di scadenza del pagamento.

Alla luce della recente riforma delle sanzioni tributarie (D. Lgs. 14.6.2024 n. 87) si specifica quanto segue:

  • La dichiarazione presentata oltre i 90 giorni dal termine non è da considerarsi tardiva bensì omessa;
  • Decorso il menzionato termine, non è nemmeno più possibile il ravvedimento operoso;
  • per le violazioni commesse dall’1.9.2024, è stato stabilito che se la dichiarazione viene presentata con un ritardo superiore a 90 giorni ma prima del controllo ed entro i termini di accertamento (art. 43 del DPR 600/73), la sanzione non è del 120% ma del 75% delle imposte dovute (nuovo art. 1 co. 1-bis del D. Lgs. 471/1997).

Di tutt’altro tenore le sanzioni previste per l’omessa dichiarazione che comporta una sanzione amministrativa che va:

  • dal 120 al 240% dell’ammontare delle imposte dovute (con un minimo di euro 250), oppure
  • con la sanzione fissa da euro 250 a euro 1.000 se non sono dovute imposte senza possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

Unico sollievo è rappresentato dalla riduzione alla metà della sanzione se il modello viene presentato entro il termine previsto dalla dichiarazione per l’anno successivo (ex art. 1, comma 1, del D. Lgs 471/1997), comportando le seguenti sanzioni dal:

  • 60% al 120% delle imposte dovute con un minimo di 200 euro;
  • con la sanzione fissa da 150 a 500 euro in caso di imposte non dovute.

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN