La NASpI è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. Cos’è nello specifico la NASpI e come richiederla?
La NASpI viene erogata su domanda dell’interessato ed è riconosciuta ai lavoratori subordinati che presentino congiuntamente i requisiti di seguito indicati:
- Lo stato di disoccupazione: si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Lo stato di disoccupazione deve essere involontario; si deve quindi manifestare uno dei seguenti eventi:
- Licenziamento;
- dimissioni per giusta causa;
- dimissioni nel periodo tutelato per maternità;
- risoluzione consensuale con procedura di conciliazione:
- risoluzione a seguito di rifiuto al trasferimento oltre i 50 km;
- licenziamento disciplinare.
Sono esclusi pertanto i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.
- Requisito contributivo: sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione, relative all’attività lavorativa, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. In merito alla contribuzione, si intende anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.
La NASpI spetta a partire:
- Dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
- Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge (68 giorni).
I 68 giorni decorrono:
- dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- dalla data di dimissioni da parte del lavoratore, di recesso da parte del curatore o di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, nel caso di liquidazione giudiziale;
- dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
- dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.
La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni, ma come viene calcolata?
Se la retribuzione è inferiore all’importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT, reso noto ogni anno dall’INPS, la misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni.
Se la retribuzione media è superiore al già menzionato importo di riferimento annuo, la misura della prestazione è invece pari al 75% dell’importo di riferimento annuo stabilito dalla legge sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni caso l’importo dell’indennità non può superare un limite massimo individuato con legge e anch’esso rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT.
L’indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
Invitiamo inoltre ad approfondire, nel precedente articolo Fisco7, le agevolazioni riservate ai datori di lavoro che assumono i beneficiari di indennità NASpI.
Barbara Ariola – Centro Studi CGN