Principi contabili italiani: le novità apportate a marzo 2024 sull’OIC16 e 31

Come è noto, i  principi contabili, sono emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) – riconosciuto con la Legge n.116-2014, quale Istituto nazionale per i principi contabili.

Essi soccorrono i redattori dei bilanci nell’interpretazione delle norme civilistiche, necessariamente essenziali, esercitando anche una funzione integrativa laddove necessario.

OIC 16 – Tratta delle “ Immobilizzazioni materiali”

Con la pubblicazione del 18.3.2024, sono stati emendati i seguenti paragrafi :

  • 32 – Si precisa che il costo d’acquisto o di produzione include quelli sostenuti per la costruzione di nuovi cespiti e per ampliare, ammodernare, migliorare o sostituire cespiti già esistenti, purché tali costi producano un incremento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti per i quali sono sostenuti, ovvero ne prolunghino la vita utile. Inoltre si considerano anche i costi  di cui al successivo paragrafo 40A.
  • 40A – Rientrano tra i costi capitalizzzabii – nel limite del valore recuperabile del bene – quelli   di smantellamento e rimozione del cespite e/o ripristino del sito, nel momento in cui tali obbligazioni sono assunte. Per la  contropartita contabile sarà interessato un fondo rischi e oneri. La  stima di tali costi e l’aggiornamento seguono le disposizioni dell’OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e TFR di cui si farà cenno più avanti.
  • 62 – A proposito del piano di ammortamento si afferma che esso deve avere i caratteri della sistematicità, funzionale alla residua possibilità di utilizzazione dell’immobilizzazione. La determinazione del piano di ammortamento presuppone la conoscenza dei seguenti elementi: (a) valore da ammortizzare, (b) residua possibilità di utilizzazione, (c) metodi di ammortamento. L’ammortamento va interrotto se, in seguito all’aggiornamento della stima, il presumibile valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile.

Gli eventuali effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ( ma è consentita anche l’applicazione prospettica ) ai sensi dell’ OIC 29 specificato in appresso.

OIC 31 – Tratta dei “Fondi per rischi ed oneri e Trattamento di fine rapporto“

Con la pubblicazione del 18.3.2024 sono stati emendati i paragrafi:

  • 18 – Le tipologie di fondi per rischi e oneri diversi contemplate dalla voce B4 “ ALTRI“, sono per es :
  • fondi per cause in corso;
  • fondi per garanzie prestate;
  • fondi per manutenzione ciclica;
  • fondi per operazioni e concorsi a premio;
  • fondi per resi di prodotti;
  • fondi per recupero ambientale;
  • fondi per oneri di smantellamento e/o ripristino.

–  19 A  Il fondo smantellamento e/o ripristino è iscritto in contropartita del cespite, laddove iscritto in bilancio, sul quale insiste l’obbligazione di smantellamento del cespite e/o ripristino del sito.

– 19 B Se il cespite sul quale insiste l’obbligazione di smantellamento del bene e/o ripristino del sito, non risulti iscritto in bilancio (  come nel caso di beni in concessione, in affitto o in usufrutto), in contropartita del fondo di smantellamento del bene e/o ripristino del sito è rilevata un’attività iscritta tra le Altre immobilizzazioni immateriali ai sensi dell’OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali.

Gli eventuali effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente (ma è consentita anche l’applicazione prospettica) ai sensi dell’ OIC 29 di cui appresso.

Ricordando che il Principio OIC 29 tratta dei Cambiamenti di principi e stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, si chiarisce che:

  • si ha applicazione retroattiva quando il nuovo principio contabile è applicato anche ad eventi ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento, cioè come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato.
  • si ha applicazione prospettica quando il nuovo principio viene applicato solo ad eventi e operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiamento di principio contabile. Quindi, in questo caso, gli eventi e le operazioni rilevati in esercizi precedenti, continuano ad essere riflessi in bilancio in conformità al precedente principio.

 

Giuseppina Spanò –  Centro Studi CGN