Rateizzazione agenzia riscossione: aggiornamenti normativi e nuovi modelli 2025

Cambiano i modelli da utilizzare per presentare le richieste di rateizzazione a partire dal 1° gennaio 2025 che diventano i seguenti:

  • modello RS per la richiesta di rateizzazione fino a 120.000 euro in 84 rate (c.d. “semplice richiesta”), valevole per tutti i soggetti;
  • modello RDF per la richiesta di rateizzazione documentata, per le persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
  • modello RDG per la richiesta di rateizzazione documentata, per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fi scali semplificati;
  • modello RDP per la richiesta di proroga di una rateizzazione, valevole per tutti i soggetti.

Il restyling tiene conto del D. Lgs. n.110/2024 che attua l’art. 18 della legge delega per la riforma fiscale n.111/2023, e modifica in modo sensibile le precedenti modalità.
In particolare, l’art. 13 del D. Lgs. n.110/2024, modifica l’articolo 19 comma 1 e introduce un nuovo comma 1.1 al DPR n. 602/1973 dove si prevedono differenti forme di rateizzazione applicabili alle somme iscritte a ruolo:

  • inferiori o pari a 120.000 euro,
  • e a quelle superiori a 120.000 su richiesta del contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà temporanea ed obiettiva.

Si prevede una progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili per le istanze cd semplici:

  • fino a un massimo di 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028
  • e fino a 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, sempre di importo inferiore o pari a 120.000 euro, su richiesta del contribuente che, invece, documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

  • da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Se le somme iscritte a ruolo della singola istanza di rateizzazione sono di importo superiore a 120 mila euro, su richiesta del contribuente e sulla base della documentazione presentata a corredo per la valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.

La valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata dal contribuente in ragione delle seguenti fattispecie normate dal DM Dilazioni del 27 dicembre 2024:

  1. Per le persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati avendo riguardo all’ISEE del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione (All. 1);
  2. Per gli altri soggetti in ragione dell’indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione ( All. 2 e All. 3).

La richiesta di rateazione “documentata” nonché la verifica dei presupposti per la determinazione del numero massimo di rate concedibili prevede criteri differenziati:

  • per le persone fisiche, anche titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati,
  • e i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali semplificate.

Nel primo caso assume rilevanza il valore assunto dall’indice “N”, nel secondo caso il valore dell’indice “Alfa”.

Per facilitare le operazioni, nella sezione “Rateizzazione” del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è stato istituito il servizio “Rateizzazioni Documentate – Simula il numero delle rate” dove il contribuente potrà verificare in via preventiva se sussiste la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e, sussistendone i presupposti, conoscere il numero massimo di rate concedibili con l’indicazione dell’importo.

Si tratta di un servizio che si aggiunge all’altro che viene utilizzato dai contribuenti che non documentano lo stato di difficoltà. Con tale servizio, su semplice istanza, è possibile ottenere un piano di rateizzazione fino a 7 anni (84 rate) per i debiti fino a 120mila euro. Le istanze, infatti, possono essere presentate in autonomia attraverso il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nella sezione “Rateizza il debito” dell’area riservata del sito di Ader e dell’App Equiclick, a cui si accede con le credenziali Spid, Cie e Cns.

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN