Il D. Lgs. n. 87/2024 ha apportato rilevanti modifiche alle sanzioni dichiarative delle imposte sui redditi, Irap, Iva e delle ritenute fiscali. Tra le novità più rilevanti, la riduzione delle sanzioni per le violazioni dichiarative come la presentazione omessa infedele delle dichiarazioni o i versamenti tardivi o mancanti.
In particolare, si segnala l’introduzione:
- di una sanzione ridotta (75%) per la presentazione della dichiarazione omessa prima del controllo fiscale;
- di una sanzione ridotta (70%) per la dichiarazione infedele (invece che dal 90% al 180%) ovvero di una sanzione ancora più ridotta (50%) in caso di presentazione di integrativa prima di un controllo fiscale;
- di una sanzione ridotta (25%) per omessi o tardivi versamenti (invece che del 30%).
Le novità operano per le violazioni commesse dall’1.9.2024 e, quindi, a partire dalle dichiarazioni relative all’anno di imposta 2023 (modelli REDDITI 2024, IRAP 2024 e 770 2024) e dalla dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2024 (modello IVA 2025).
In particolare, con il nuovo D. Lgs. n. 87/2024, il Legislatore attribuisce particolare rilievo alla condotta collaborativa del contribuente che ripara l’errore mediante una dichiarazione sì omessa, ma presentata prima dell’attivazione di un qualsivoglia controllo.
In questo caso, dal 1.9.2024 si applica la sanzione per gli omessi versamenti del 25% di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 471/97 (abbassata dal 30% al 25% dal D. Lgs. n. 87/2024 per le violazioni commesse dall’1.9.2024) aumentata al triplo, quindi del 75% o fissa – se non sono dovute imposte – da 250 a 1.000 euro.
Invero si ricorda che, nel sistema ante D. Lgs. n. 87/2024, se la dichiarazione omessa veniva trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva e, comunque prima di un controllo di natura fiscale, le sanzioni applicabili erano dal 60% al 120% delle imposte dovute con un minimo di 200 euro o fisse se non erano dovute imposte – da 250 a 1.000 euro.
Inoltre, è noto che l’art. 2 del DPR 322/98 sancisce che la dichiarazione dei redditi, IRAP, IVA e del sostituto d’imposta può essere emendata entro i termini di decadenza dal potere di accertamento per correggere errori ed omissioni “comprese le” irregolarità che danno luogo a variazioni, a favore o a sfavore del contribuente, dell’imposta, dei crediti d’imposta o della base imponibile. Tuttavia, ad avviso del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la dichiarazione integrativa non è ammessa per le manifestazioni di volontà come le opzioni salvo il contribuente dimostri che l’errore era essenziale e riconoscibile. Peraltro, l’emendabilità della dichiarazione potrebbe essere inibita se l’irretrattabilità del dato indicato (o da indicare) in dichiarazione ha fondamento normativo. In tali casi, comunque, la mancata opzione può essere sanata entro il termine della prima dichiarazione utile, effettuando l’adempimento mediante la cosiddetta remissione in bonis e versando una sanzione di 250 euro o in sede contenziosa, dimostrando ad esempio la spettanza del credito compensato ma non esposto nella dichiarazione originaria.
Redazione Fisco7
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