Tante le novità contenute nelle nuove regole tecniche emanate il 16.1.2025 dal CNDCEC.
In quest’articolo esamineremo quelle relative all’autovalutazione del rischio di riciclaggio nello studio professionale.
Esattamente a distanza di sei anni dal debutto della prima emanazione, il CNDCEC, previo parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria, ha aggiornato le cd. “Regole Tecniche” per l’adempimento degli obblighi di antiriciclaggio e contrasto del FdT.
Il CNDCEC è un Organismo di auto-regolamentazione che può intervenire nel processo di valutazione e analisi del rischio, per supportare i Commercialisti e gli Esperti Contabili (cd. soggetti obbligati) negli adempimenti.
Dato che le Regole tecniche integrano la norma primaria, esse sono vincolanti per gli Iscritti agli ODCEC.
Per la prima volta, il documento del CNDCEC presenta un Glossario che ben spiega la funzione e i compiti svolti da alcuni soggetti nell’ambito degli adempimenti di studio e precisamente:
- La funzione antiriciclaggio;
- Il responsabile antiriciclaggio;
- Il revisore indipendente.
E ancora, nel glossario sono classificate e distinte le tipologie di rischio che si incontrano ai fini dell’autovalutazione del soggetto obbligato e della adeguata verifica della clientela (che si ritroveranno nelle Regole tecniche nn. 1 e 2).
Le novità portate dalle Regole tecniche emanate a gennaio 2025, interessano gli obblighi di:
- autovalutazione del rischio di studio – Regola Tecnica n. 1;
- adeguata verifica della clientela – Regola Tecnica n. 2;
- conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (il fascicolo del cliente) – Regola Tecnica n. 3.
AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO – REGOLA TECNICA N.1
Consiste nella valutazione del rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo che ciascun iscritto agli ODCEC deve effettuare correlando il grado di rischio di alcuni aspetti dell’attività professionale espletata con l’assetto organizzativo di studio in materia (in particolare risulta importante la formazione svolta dal titolare / associati e da tutto il personale presente in studio).
Conseguentemente al risultato, i professionisti: – potranno mantenere l’impianto esistente;
– migliorare le misure adottate, per rendere i presidi esistenti e le procedure adottate, più adeguate ai rischi rilevati.
Per la prima volta si chiarisce la tempistica con la quale devono procedere i neo-iscritti Commercialisti o Esperti contabili.
Ebbene, viene previsto che tali soggetti effettuano la prima autovalutazione del rischio di riciclaggio per lo studio, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di inizio dell’attività professionale.
Infine, un’altra importante novità riguarda la tempistica, a regime, dell’esecuzione dell’adempimento.
Con le vecchie regole, in assenza di variazioni significative dei parametri che influenzavano la scala dei valori, la cadenza massima di rinnovo era fissata entro i 36 mesi dalla precedente.
Le nuove Regole tecniche non determinano più un periodo prestabilito, ma dispongono che:
- l’esecuzione dell’aggiornamento avvenga al verificarsi di significative variazioni ogni qual volta il professionista lo riterrà opportuno;
- l’autovalutazione di studio andrà comunque eseguita entro un anno dalla pubblicazione dell’aggiornamento dell’Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cura del Comitato di Sicurezza Finanziaria.
Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN