Tra le novità contenute nelle nuove Regole tecniche emanate il 16.1.2025 dal CNDCEC spiccano quelle in tema di adeguata verifica della clientela.
Dopo sei anni dal debutto della prima emanazione, il CNDCEC, previo parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria, ha aggiornato le cd. “Regole Tecniche” per l’adempimento degli obblighi di antiriciclaggio e contrasto del FdT.
Il CNDCEC è un Organismo di auto-regolamentazione che può intervenire nel processo di valutazione e analisi del rischio, per supportare i Commercialisti e gli Esperti Contabili (cd. soggetti obbligati) negli adempimenti.
Dato che le Regole tecniche integrano la norma primaria, esse sono vincolanti per gli Iscritti agli ODCEC (cd. soggetti obbligati).
Adeguata verifica della clientela – Regola tecnica n° 2
Com’è noto essa consiste nell’insieme di attività poste in essere dal professionista obbligato, finalizzate all’acquisizione di dati e informazioni sulla clientela ed alla creazione di un profilo di rischio di riciclaggio e di contrasto al FdT.
In particolare grazie alle Linee Guida emanate a luglio 2019 dal CNDCEC e che presto saranno aggiornate, la valutazione del rischio effettivo, svolta al fine di determinare la tipologia di adeguata verifica da adottare (semplificata, ordinaria, rafforzata), avviene attraverso il seguente processo:
(immagine tratta dalle Linee Guida CNDCEC luglio 2019)
In particolare il rischio inerente contempla una serie di casistiche di prestazioni professionali, raccolte in due tabelle (cd. Tabella 1 e Tabella 2), alle quali è stato attribuito un grado di intensità del rischio che va da 1 (il più basso) a 4 (il più alto).
Precisamente, in base al grado di intensità del rischio, le prestazioni professionali sono classificate come segue:
- 1 – n. 14 prestazioni a rischio inerente non significativo (Tabella 1)
- 2 – n. 5 prestazioni a rischio inerente poco significativo (Tabella 2)
- 3 – n. 8 prestazioni a rischio inerente abbastanza significativo (Tabella 2)
- 4 – n. 1 prestazione a rischio inerente molto significativo (Tabella 2)
Orbene, le nuove Regole tecniche hanno apportato molti cambiamenti nell’attribuzione del livello di rischio inerente alle diverse prestazioni professionali.
Nella rivista elencazione di tali prestazioni spicca la novità degli inserimenti:
Nel grado di intensità 1 (il più basso) – Tabella 1
- degli incarichi espletati nell’ambito della consulenza tecnica di parte;
- delle prestazioni di difesa dinanzi alle Corti di giustizia tributaria;
- delle funzioni di mediazione ed arbitrato della consulenza in materia tributaria;
- degli incarichi di gestore della crisi e di esperto indipendente nell’ambito della composizione della crisi;
- dell’attività di assistenza tecnica e consulenza specialistica alla programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio, controllo, valutazione e supporto alla certificazione di risorse pubbliche, anche europee, nonché per l’esercizio e lo sviluppo della Funzione di Sorveglianza e Audit dei Programmi, svolte in favore della P.A. o di società di cui la committente è la P.A.
Nel grado di intensità 2 (poco significativo) – Tabella 2
- l’Amministrazione e liquidazione di società, enti, aziende, patrimoni e singoli beni, nei casi di incarichi di nomina non giudiziale (in precedenza considerata a rischio “abbastanza significativo” grado intensità “3”);
– la valutazione di quote sociali, che si aggiunge a quelle già presenti di aziende, rami d’azienda, patrimoni, singoli beni e diritti (non rientranti in incarichi di CTP).
Le prestazioni con grado di intensità 3 – Tabella 2 presentano le seguenti novità:
- l’Assistenza e consulenza aziendale e societaria continuativa e generica (si annovera per la prima volta l’assistenza aziendale);
- la Consulenza economico-finanziaria-patrimoniale che annovera per la prima volta anche quest’ultimo aspetto.
Si tenga presente che l’attribuzione del livello di rischio di una prestazione professionale da parte del professionista che deve valutarlo (riferendosi al caso concreto), può solo essere innalzato rispetto a quello indicato dal CNDCEC.
In generale, con le novità apportate, il posizionamento di alcune prestazioni professionali verso un grado d’intensità di rischio inerente più basso, può comportare l’adozione di misure di adeguata verifica più contenute.
Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN