Auto aziendali ad uso promiscuo: nuova tassazione per le auto immatricolate dal 2025

La Legge di bilancio per l’anno 2025 (Legge n. 207/2024), in vigore dal 1° gennaio 2025, tra le diverse disposizioni in materia di lavoro, ha modificato il regime di imposizione fiscale, con una nuova tassazione delle auto aziendali concesse in uso promiscuo al dipendente.
La Legge di bilancio 2025 introduce infatti un nuovo sistema di valorizzazione convenzionale del benefit differenziato a seconda dell’alimentazione del veicolo.
Viene, infatti, disposto che per gli autoveicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il valore del fringe benefit annuale è pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La predetta percentuale è ridotta:

  • al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
  • al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

N.B. stante il tenore letterale della norma, per applicare il nuovo criterio di determinazione del fringe benefit è necessario che l’autovettura sia stata non solo immatricolata ma anche concessa in uso promiscuo al dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Pertanto, è necessaria la presenza congiunta dei requisiti. Diversamente, si ritiene che la determinazione del benefit debba seguire la normativa previgente, ossia la valorizzazione secondo la classe di emissione di CO2.
Sul punto, tuttavia, si attendono i chiarimenti e le istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda, infatti, che il valore degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, è determinato assumendo il 25% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La predetta percentuale è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la percentuale è elevata al 50% a decorrere dall’anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la percentuale è pari al 60% per cento a decorrere dall’anno 2021.

Riepilogando:

Autovetture assegnate sino al 31/12/2024 Autovetture assegnate e immatricolate dal 01/01/2025
Valore di emissione CO2 % di valorizzazione Tipo di alimentazione % di valorizzazione
Fino a 60 g/km 25% motore termico o ibride (no plug-in) 50%
superiore 60g/km ma non a 160g/km 30% elettriche ibride plug-in 20%
superiore a 160g/km ma non a 190g/km 50% full electric 10%
superiore a 190g/km 60%

 

Esempi:

Data immatricolazione Data assegnazione Modalità di valorizzazione
Entro 31 dicembre 2024 Entro 31 dicembre 2024 Classe CO2
Entro 31 dicembre 2024 Dal 1° gennaio 2025 Classe CO2
Dal 1° gennaio 2025 Dal 1° gennaio 2025 Alimentazione

 

Infine, appare opportuno ricordare che il valore dell’auto aziendale concessa in uso promiscuo al dipendente costituisce un fringe benefit e, di conseguenza, è esente da imposizione contributiva e fiscale se il valore percepito nel periodo d’imposta, comprensivo di eventuali ulteriori somme o valori corrisposti a titolo di fringe benefit, non supera i 1.000 euro ovvero 2.000 euro per coloro che hanno figli fiscalmente a carico.
Diversamente, l’intera somma sarà assoggettata a contribuzione e imposizione fiscale.

Riferimenti normativi:

 

 

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato