Cartelle di pagamento, rateizzazione: la guida dell’ADE-R con simulatore rate

È stata pubblicata a cura dell’Agenzia delle Entrate (ADE) e della Riscossione (ADE-R) la “Guida alla nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento”, un vademecum per conoscere le regole sul pagamento dilazionato, introdotte a partire dal 1° gennaio 2025.

La Guida rappresenta uno strumento utile a illustrare le novità apportate all’istituto del pagamento a rate in attuazione del Decreto Legislativo di riordino del sistema nazionale della riscossione (D.Lgs. n. 110/2024) che ha comportato l’aggiornamento di modalità procedurali e modelli di presentazione (si veda https://www.fisco7.it/2025/01/rateizzazione-agenzia-riscossione-aggiornamenti-normativi-e-nuovi-modelli-2025/) .

In particolare, la riforma ha modificato l’articolo 19 del DPR n. 602/1973 disponendo il progressivo aumento del numero massimo di rate richiedibile per la rateizzazione dei debiti fiscali su semplice richiesta rispetto alle precedenti 72. Si è infatti passati a:

  • 84 rate, cioè 7 anni, per le istanze presentate nel 2025 e nel 2026;
  • 96 rate, 8 anni, per le istanze presentate negli anni 2027 e 2028;
  • 108 rate, 9 anni, per le istanze presentate dal 2029.

Scorrendo l’indice, il vademecum affronta i maggiori temi di interesse:

  1. Quando è possibile rateizzare;
  2. Rateizzazione su “semplice richiesta”;
  3. Rateizzazione a richiesta “documentata”;
  4. Proroga del piano di rateizzazione;
  5. Riammissione;
  6. Come chiedere la rateizzazione;
  7. Cosa succede dopo aver richiesto la rateizzazione;
  8. Il pagamento;
  9. Sospensione;
  10. Decadenza.

È utile tener conto delle regole in materia di decadenza dai piani di dilazione che si verifica quando il debitore/contribuente non esegue il pagamento di alcune rate anche non consecutive. Il numero delle rate non pagate che determinano la decadenza varia in ragione dei provvedimenti normativi che sono intervenuti al riguardo, in relazione a diversi elementi, come sintetizzato:

 

RATEIZZAZIONE DECADENZA
Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020

(21 febbraio per i residenti nella cosiddetta ex “zona rossa” COVID)

18 rate

anche non consecutive

Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021 10 rate

anche non consecutive

Per le rateizzazioni presentate

dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022

5 rate

anche non consecutive

Per le rateizzazioni presentate

dal 16 luglio 2022

8 rate

anche non consecutive

 

Nella disciplina applicabile dal 16 luglio 2022, se si decade dalla rateazione è fatto divieto di dilazionare ulteriormente il debito residuo. Questo significa che si resta irrimediabilmente esposti alle azioni di recupero dell’Agente della Riscossione. Una conferma riguarda i rapporti con la rottamazione quater. Al riguardo, si ricorda che la normativa di riferimento disponeva che i piani di dilazione in corso si sospendevano con la sola presentazione della domanda di definizione agevolata. Alla scadenza di pagamento della prima rata di rottamazione, inoltre, il piano di rientro ordinario veniva revocato di diritto.

Per agevolare i contribuenti, l’AdeR ha messo a disposizione dei contribuenti sul sito internet un simulatore (https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/bollettini/simulazione-rate/home) per calcolare il numero massimo di rate concedibili e l’importo indicativo della rata. Dopo aver indicato l’importo del debito da rateizzare e quello residuo di eventuali altri piani attivi, i contribuenti persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regime fiscale semplificato dovranno inserire il valore ISEE. Tutti gli altri soggetti dovranno indicare i valori contabili necessari per il calcolo degli specifici indicatori che, in relazione alla natura del contribuente, determinano la sussistenza o meno della situazione di temporanea difficoltà economico finanziaria e il numero massimo di rate concedibili (Indice di liquidità, Indice Alfa e Indice Beta).

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN