Le dimissioni per fatti concludenti rappresentano una modalità di risoluzione del rapporto di lavoro che si concretizza attraverso il comportamento inequivocabile del lavoratore, dal quale si evince la volontà di recedere dal contratto senza necessità di una manifestazione esplicita.
La recente Legge 13 dicembre 2024, n. 203, all’art. 19, ha introdotto significative novità in materia, stabilendo una specifica procedura di verifica a carico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
La Normativa
L’art. 19 della Legge n. 203/2024 introduce il nuovo comma 7-bis all’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, stabilendo che nel caso in cui un lavoratore si assenti ingiustificatamente per un periodo superiore a quello previsto dal CCNL applicato o, in mancanza di tale previsione, per oltre 15 giorni, il datore di lavoro può considerare il rapporto di lavoro risolto per volontà del lavoratore stesso.
Questa disposizione mira a semplificare il riconoscimento delle dimissioni implicite, riducendo le incertezze giuridiche e garantendo maggiore chiarezza nella gestione dei rapporti di lavoro.
Tuttavia, il datore di lavoro non può procedere direttamente alla risoluzione del contratto, bensì è tenuto a notificare l’assenza alla sede territoriale dell’INL, che ha il compito di verificare la fondatezza della comunicazione.
L’INL, sulla base delle informazioni raccolte, potrà confermare la cessazione del rapporto o dichiararne l’inefficacia se dovessero emergere elementi contrari.
Il lavoratore ha la possibilità di evitare la risoluzione dimostrando l’impossibilità di comunicare la propria assenza per cause di forza maggiore o per motivi imputabili al datore di lavoro.
L’onere probatorio grava interamente sul lavoratore stesso, il quale dovrà fornire elementi concreti e documentati, come certificazioni mediche o altre attestazioni ufficiali, per provare la propria impossibilità a comunicare l’assenza nei termini previsti dalla norma.
I primi chiarimenti sulle dimissioni per fatti concludenti
La nota INL n. 9740 del 30 dicembre 2024 ha fornito un’interpretazione dettagliata della nuova disciplina, chiarendo gli aspetti più rilevanti e i criteri per l’applicazione della norma.
La nota sottolinea che l’assenza del lavoratore deve protrarsi oltre il termine stabilito dal contratto collettivo applicato. In caso di mancata previsione contrattuale, il periodo di assenza considerato rilevante ai fini della risoluzione del rapporto è di almeno 15 giorni.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare tale assenza all’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite PEC, fornendo tutte le informazioni rilevanti per identificare il lavoratore, compresi i suoi dati anagrafici e i recapiti disponibili. L’INL, una volta ricevuta la comunicazione, può avviare le opportune verifiche, che possono essere intraprese autonomamente o su segnalazione del lavoratore interessato.
L’obiettivo di questa disposizione è assicurare che la risoluzione del rapporto avvenga nel rispetto delle garanzie procedurali previste dalla legge, evitando contestazioni e abusi da parte dei datori di lavoro o eventuali interpretazioni non conformi alla normativa vigente.
La Procedura
L’INL, con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, ha delineato la procedura operativa per la gestione delle dimissioni per fatti concludenti.
- Comunicazione del Datore di Lavoro: deve essere effettuata entro tempi ragionevoli tramite PEC all’INL competente territorialmente. La comunicazione (vedi modello allegato) deve contenere:
-
- dati anagrafici del lavoratore;
- ultimo giorno di presenza;
- eventuali tentativi di contatto effettuati;
- recapiti conosciuti del lavoratore.
- Verifica da parte dell’INL:
- l’INL ha 30 giorni per effettuare le verifiche e accertare la veridicità della comunicazione;
- Può contattare il lavoratore, colleghi o altri soggetti in grado di fornire elementi utili.
- Effetti della Comunicazione:
-
- se l’INL conferma l’assenza ingiustificata, il datore di lavoro può procedere alla risoluzione del rapporto;
- se il lavoratore fornisce prova di impossibilità di comunicazione, l’INL può dichiarare inefficace la risoluzione;
- se il lavoratore invoca la giusta causa (es. mancato pagamento stipendi), l’INL ne informa lo stesso sui diritti conseguenti.
Questa procedura si inserisce nel quadro della riforma del diritto del lavoro volta a garantire maggiore certezza e tutela nei rapporti di lavoro, evitando abusi da entrambe le parti e assicurando la corretta gestione delle cessazioni contrattuali per fatti concludenti.
Tabella riepilogativa
Fase | Attore coinvolto | Azione richiesta | Tempistiche |
Assenza ingiustificata | Lavoratore | Si assenta oltre il termine contrattuale o 15 giorni in mancanza di CCNL | – |
Comunicazione | Datore di lavoro | Invia PEC all’INL con dati del lavoratore e tentativi di contatto | Immediato dopo il periodo di assenza |
Verifica | INL | Controlla l’assenza e contatta il lavoratore | Entro 30 giorni dalla comunicazione |
Decisione | INL | Conferma la risoluzione o la dichiara inefficace | Conclusione della verifica |
Modello di comunicazione all’INL
COMUNICAZIONE EX ART. 26, COMMA 7-BIS, D.LGS. N. 151/2015,
INTRODOTTO DALL’ART. 19 DELLA L. N. 203/2024
DATA __________
All’Ispettorato territoriale del lavoro di __________
PEC __________
DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO
Datore di lavoro __________
Sede legale/operativa in __________ via/p.zza __________ n. __________
CF __________
Esercente attività di __________
CCNL applicato __________
DATI RELATIVI AL LAVORATORE
Nome __________ Cognome __________
Data di nascita __________
CF __________
Recapiti telefonici __________
e-mail: __________
Ultimo indirizzo di residenza conosciuto __________
Ulteriori eventuali informazioni __________
DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO
Inizio del rapporto di lavoro __________
Tipologia contrattuale __________
Inquadramento contrattuale __________
Ultimo giorno di effettivo lavoro __________
Ai sensi dell’art. 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 151/2015, introdotto dall’art. 19 della L. n. 203/2024, al fine dell’avvio di eventuali verifiche da parte di codesto Ispettorato il sottoscritto, consapevole delle responsabilità previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che il lavoratore sopra indicato è assente ingiustificato dal giorno __________ [indicare primo giorno di assenza] e pertanto per un periodo superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro [o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni].
Il datore di lavoro
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Riferimenti Normativi:
- Articolo 19 Legge 13 dicembre 2024, n. 203 LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203 – Normattiva
- Articolo 26 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 – Normattiva
- Nota INL n. 9740 del 30 dicembre 2024 Note e pareri | INL
- Nota INL n. 579 del 22 gennaio 2025 INL: “Disposizioni in materia di lavoro” ex L. n. 203/2024 – art. 19 norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro | INL
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato