Guida alle LIPE 2024: scadenze, sanzioni e ravvedimento operoso

L’ordinamento tributario nazionale ha previsto che, indipendentemente dalla periodicità propria del versamento dell’IVA (mensile o trimestrale), il soggetto passivo IVA debba effettuare, entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione denominata “Comunicazione delle liquidazioni periodiche” (cd. LIPE): questo articolo si propone come guida alle LIPE 2024.

Per il quarto trimestre, tuttavia vi è la possibilità di effettuare la comunicazione in esame direttamente in sede di dichiarazione IVA annuale compilando l’apposito quadro VP (così facendo non sarà necessario dover compilare e trasmettere la Comunicazione periodica per il trimestre in esame). Qualora si voglia perseguire questo scenario, è opportuno ricordare che la Dichiarazione IVA Annuale dovrà essere trasmessa perentoriamente entro il 28 febbraio 2025 (ultima data utile per la comunicazione della LIPE del IV trimestre).

In tale comunicazione il soggetto passivo dà contezza dei dati relativi alle proprie liquidazioni IVA periodicamente effettuate.

Così facendo, l’Agenzia delle Entrate ha un chiaro riscontro mediante il quale poter verificare se la liquidazione comunicata sia stata effettivamente versata e quindi “combattere” il fenomeno dell’evasione fiscale.

Quali sono le scadenze per la trasmissione della LIPE?

Per il 2024 la Comunicazione in esame doveva avvenire rispettando le seguenti scadenze:

Periodo di riferimento Scadenza per l’invio della Comunicazione
I   Trimestre 31 maggio 2024
II  Trimestre 30 settembre 2024(*)
III Trimestre 02 dicembre 2024
IV Trimestre 28 febbraio 2025

(*) L’articolo 3 comma 1 del Dl 73 del 21 giugno 2022 ha modificato il termine per l’invio della Comunicazione relativa alle liquidazioni effettuate nel II Trimestre, indicando che la stessa debba avvenire entro il 30 settembre (in luogo del precedente 16 settembre).

Quali sono le sanzioni per errata o omessa comunicazione?

A tal riguardo, importante è fare riferimento all’articolo 11 comma 2-ter del D.lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 il quale afferma che:

“L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati”

Tale sanzione è da versare con modello F24 e si dovrà utilizzare il codice tributo 8911.

Decreto Sanzioni (D.lgs. 87/2024)

Il d.lgs. 87/2024 (cd. Decreto Sanzioni), la cui applicazione è per le violazioni commesse dal 01 settembre 2024, non è intervenuto in merito alle sanzioni indicate dall’articolo 11 ma ha “agito” indirettamente apportando modifiche alla disciplina del ravvedimento operoso applicabile al fine di ridurre le sanzioni precedentemente menzionate.

Tali modifiche sono applicabili già alle violazioni commesse per le comunicazioni dei dati relative al secondo trimestre 2024 (essendo che il termine per la comunicazione del periodo in esame era del 30 settembre 2024).

È possibile applicare il ravvedimento operoso?

Per regolarizzare l’omessa o errata comunicazione è possibile che il soggetto passivo si avvalga dell’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del D.lgs. 472/97).

Questo farebbe sì che per le violazioni commesse successivamente al 01 settembre 2024, la sanzione verrebbe ridotta applicando le seguenti (nuove) percentuali di ravvedimento:

  • 1/9 se la violazione viene regolata entro il 90° giorno (quindi 55,56 euro oppure se la regolarizzazione avviene nel termine dei 15 giorni la sanzione sarà pari a 27,78 euro);
  • 1/8 se la violazione viene regolata oltre il 90° giorno ed entro l’ultimo giorno per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione;
  • 1/7 se la violazione viene regolata oltre l’ultimo giorno per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione;
  • 1/6 se la violazione viene regolata dopo lo schema di atto strumentale al contradditorio che non sia stato preceduto da un PVC e da una domanda di adesione;
  • 1/5 se la violazione viene regolata dopo il PVC privo di domanda di adesione e prima dello schema di atto strumentale contradditorio;
  • 1/4 se la violazione viene regolata dopo lo schema di atto strumentale al contradditorio il quale è stato preceduto da un PVC privo di domanda di adesione

Al contrario, per le violazioni commesse antecedentemente al 1 settembre 2024 la riduzione della sanzione avverrà applicando le seguenti (tradizionali) percentuali di ravvedimento:

  • 1/9 se la violazione viene regolata entro il 90° giorno (quindi 55,56 euro oppure se la regolarizzazione avviene nel termine dei 15 giorni la sanzione sarà pari a 27,78 euro);
  • 1/8 se la violazione viene regolata oltre il 90° giorno ed entro l’ultimo giorno per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione;
  • 1/7 se la violazione viene regolata oltre l’ultimo giorno per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione ed entro l’ultimo giorno per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo;
  • 1/6 se la violazione viene regolata oltre l’ultimo giorno per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo in cui è commessa la violazione;
  • 1/5 se la violazione viene regolata dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della Legge 4/1929.

Come si regolarizza l’omissione o errata comunicazione?

Per effettuare la regolarizzazione in esame vi sono tre possibili scenari:

  1. Effettuare la regolarizzazione prima della trasmissione della dichiarazione IVA Annuale à in tal caso si dovrà effettuare una comunicazione sostitutiva alla precedente comunicazione periodica omessa o errata e provvedere ad effettuare il versamento della sanzione prevista dall’articolo 11;
  2. Effettuare la regolarizzazione in sede di dichiarazione IVA annuale à in tal caso si dovrà compilare il quadro VH “Variazione delle comunicazioni periodiche”;
  3. Effettuare la regolarizzazione successivamente alla dichiarazione IVA annuale à in tal caso si dovrà procedere con la trasmissione di una dichiarazione integrativa “della dichiarazione IVA annuale.

 

Davide La Grutta – Centro Studi CGN