Sin dall’inizio dell’attività di verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente, e per esso il professionista che lo assiste, è chiamato a valutare l’opportunità di evitare un futuro contenzioso tributario attraverso il ricorso a “strumenti deflativi” alternativi, cercando di individuarne in anticipo i possibili effetti, “fare dei veri e propri calcoli di convenienza” e di operare così la scelta più opportuna.
Proprio questi temi saranno oggetto di trattazione da parte della dott.ssa Rosanna Acierno nel corso del convegno “La Fase precontenziosa – Scelte di convenienza tra i diversi istituti deflativi dopo la verifica o il controllo” che si svolgerà in modalità webinar il prossimo 26 febbraio 2025 dove, oltre ad illustrare i diversi istituti deflativi messi a disposizione dal Legislatore ed evitare, laddove possibile, il contenzioso tributario, si valuterà, a seconda della metodologia di controllo e verifica utilizzata, l’opportunità di redigere istanze, richieste, memorie e osservazioni.
Infatti, in caso di accessi, ispezioni e verifiche presso la sede del contribuente, occorre vagliare innanzitutto il rispetto da parte dei verificatori dei diritti e delle garanzie del cliente sottoposto a verifica, così come previsto dalla L. n. 212/2000 (i.e. Statuto dei diritti del contribuente) e, una volta conclusa la verifica, si potrebbe valutare l’opportunità di presentare istanza di adesione al PVC.
Nel caso, invece, di controlli svolti direttamente presso l’Ufficio senza accessi, si potrebbe valutare l’opportunità di produrre memorie illustrative al fine di chiarire la posizione del contribuente, chiedendone eventualmente il differimento del termine di consegna.
Inoltre, dopo l’emissione dei cd. schemi d’atto e prima dell’emissione di eventuali atti di accertamento o di altri atti impositivi, si potrebbe valutare la convenienza ad effettuare una regolarizzazione spontanea delle violazioni commesse, mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
Inoltre, in caso di emissione di atti di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, in alternativa all’impugnazione degli stessi, si potrebbe valutare l’opportunità di chiederne direttamente il loro annullamento attraverso la presentazione di un’apposita istanza di autotutela, oppure di tentare di abbattere la pretesa impositiva mediante l’instaurazione di un contraddittorio con il Fisco nell’ambito dell’accertamento con adesione ovvero di accettare le contestazioni mediante la cosiddetta acquiescenza, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Alla luce delle possibili e diverse alternative, dunque, coloro che sono chiamati ad applicare quotidianamente gli istituti deflativi del contenzioso devono però operare vari distinguo e svolgere calcoli di convenienza ed opportunità.
È dunque, opportuno valutare con molta attenzione non solo i benefici che derivano da ciascuna scelta ma, al tempo stesso, anche altri aspetti ad essa connessi, quali l’impossibilità o la possibilità di dilazionare gli importi dovuti, la rigenerazione o meno dei termini per l’accertamento o, ancora, la inapplicabilità o l’applicabilità del cumulo giuridico.
Redazione Fisco7