Legge di bilancio 2025, detrazione per lavori di ristrutturazione: dubbi e certezze

La Legge di bilancio per il 2025 interviene in maniera significativa sulle agevolazioni inerenti il comparto edile rimodulandone i contenuti oppure, come nel caso del bonus verde, non prorogandolo. Tutte le novità sono contenute nell’art. 1 commi 54 – 56 della L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025).
Il quadro di sintesi riguardante le detrazioni per lavori di ristrutturazione rispetto all’aliquota, limite di spesa e riferimenti temporali è il seguente:

Principio

di Cassa

Detrazione

Imposta – Aliquota

Limite

massimo di spesa

Fino al 25.6.2012 36% 48.000 euro
Dal 26.6.2012

al 31.12.2024

50% 96.000 euro
Dall’1.1.2025

al 31.12.2033

a regime”

(art. 16-bis co. 3-ter del TUIR)

 

30%

 

48.000 euro

 

Anno 2025

(in via transitoria)

·       50% per l’abitazione principale

·       36% per gli altri immobili

(diversi dall’abitazione principale).

 

96.000 euro

 

Anni 2026 e 2027

(in via transitoria)

·       36% per l’abitazione principale

·       30% per gli altri immobili

(diversi dall’abitazione principale).

 

96.000 euro

 

Il nuovo art. 16 comma 1 del DL 63/2013, in relazione agli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui al comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR, prevede diverse misure dell’agevolazione in ragione della destinazione dell’immobile sul quale vengono realizzati gli interventi.
In particolare, per i proprietari o per i titolari di diritti reali che adibiscono l’unità ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota:

  • del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro;
  • del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata pari a 96.000,00 euro.

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, invece, il regime transitorio prevede, anche in questo caso nel limite di spesa non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare:

  • l’aliquota del 36% per le spese sostenute nel 2025;
  • l’aliquota del 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

Successivamente al regime transitorio la detrazione spetterà in misura del 30% su un limite di spesa di euro 48.000 a prescindere dalla destinazione dell’immobile.

L’agevolazione va suddivisa fra tutti i contribuenti titolari della detrazione e deve essere ripartita in 10 anni.
Salvo ulteriori interpretazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, è il caso di precisare:

  • per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari (il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente ex art. 10 comma 3- bis del TUIR;
  • il possessore dell’immobile deve essere titolare: della piena proprietà, della nuda proprietà; o degli altri diritti reali, quali l’uso (art. 1021 c.c.), l’usufrutto (art. 981 c.c.), l’abitazione (art. 1022 c.c.) o il diritto di superficie (art. 952 c.c.).

Non sembra esserci più spazio per riconoscere il beneficio a detentori degli immobili in forza di contratti di locazione (art. 1571 c.c.) o di comodato (art. 1803 c.c.).

Nell’ambito del c.d. “bonus casa”, la detrazione IRPEF compete anche per l’acquisto di box auto pertinenziali ai sensi dell’art. 16-bis comma 1 lett. d) del TUIR.

L’agevolazione, in particolare, compete per:

  • gli interventi relativi alla realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune);
  • l’acquisto di box e posti auto già realizzati dall’impresa di costruzione,

purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare residenziale (c.d. “detrazione IRPEF box auto”).
Posto che la norma stabilisce che le detrazioni dei lavori di ristrutturazione, del 50% per le spese 2025 e del 36% per le spese 2026 e 2027, si applicano se “sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”, il dubbio operativo riguarda la maggiore percentuale da applicarsi all’acquisto dei box pertinenziali che in prima battura sembra escludersi.

Altri dubbi da sciogliere riguardano i lavori condominiali dove già si fronteggiano due interpretazioni, secondo le quali:

  1. la detrazione sulle spese per le parti comuni segue l’aliquota applicabile all’immobile principale. Se si possiede l’abitazione principale presso l’immobile oggetto dei lavori, sulle spese eleggibili si applicherebbe la maggiore aliquota del 50% (per l’anno 2025) e 36% (per gli anni 2026 e 2027);
  2. le parti comuni non sono qualificabili come abitazione principale dovendosi applicare la detrazione del 36% (per l’anno 2025) e del 30% (per gli anni 2026 e 2027) sui lavori agevolabili inerente agli immobili diversi dall’abitazione principale.

Le due soluzioni proposte si intrecciano con le necessarie informazioni da reperire (se trattasi o meno di abitazione principale) nonché con la comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate da effettuare a cura dell’amministratore condominiale. Si tratta, infatti, di informazioni non semplici da raccogliere e allo stesso tempo, stante, la procedura telematica in uso è necessario specificare l’importo dei lavori di ristrutturazione con le detrazioni spettanti ai singoli condomini.
In sede di approvazione è stata introdotta l’esclusione dalle spese agevolate degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. A nulla rileva la classe energetica.

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN