Legge di bilancio 2025: detrazioni per oneri al ribasso

La Legge di bilancio per il 2025 (ex art. 1, comma 10 della L. n. 207/2024) introduce importanti modifiche alle detrazioni per oneri con l’inserimento del nuovo art. 16-ter del TUIR con effetti a partire dal 1° gennaio 2025. Si tratta di una novità che riguarda quasi tutte le detrazioni IRPEF delle persone fisiche con un reddito complessivo (inteso al netto della deduzione del reddito per abitazione principale e pertinenze) superiore a 75.000 euro.
Per i soggetti con reddito superiore a 75.000 euro, il sistema in vigore dal 1° gennaio 2025 prevede sostanzialmente due limiti:

  • Il primo è quello riferito dalla specifica norma agevolativa che si concretizza in un determinato importo massimo di spesa o di detrazione (per esempio spese di ristrutturazione, ecobonus e spese veterinarie e tutte quelle dove si prevedono limiti alle spese detraibili);
  • Il secondo di prossima istituzione sarà previsto dall’art. 16- ter del TUIR che introduce un limite massimo di spesa per la totalità degli oneri detraibili con l’unica eccezione rappresentata dalle spese sanitarie (ex lett. c) dell’art. 15 comma 1 del TUIR) che resterebbero assoggettate alla sola regola di cui al primo limite (detrazione nella misura del 19% per importi che eccedono la franchigia di 129,11 euro).

Il limite massimo di spesa detraibile verrà determinato tenendo conto dei seguenti parametri:

  • importo massimo della spesa detraibile è calcolato in ragione del reddito complessivo dichiarato;
  • coefficiente di ponderazione che tiene conto della situazione familiare del contribuente.

Il primo indicatore viene definito in base al reddito complessivo dichiarato, individuando due specifiche classi:

  • 14.000 euro per i soggetti con reddito compreso tra 75.001 e 100.000 euro;
  • 8.000 euro per coloro che realizzano un reddito superiore a 100.000 euro.

Il secondo parametro fa riferimento al numero dei figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente. Il coefficiente, infatti, sarà pari a:

  • 0,50 se nel nucleo familiare non vi sono figli fiscalmente a carico;
  • 0,70 se ve ne è uno;
  • 0,85 se ve ne sono due;
  • 1 se ve ne sono più di due o se ve ne è almeno uno con disabilità.

 Per avere un’idea si consideri un contribuente:

  1. con un reddito complessivo pari a 85.000 euro. A seconda delle circostanze inerenti i figli a carico nel proprio nucleo familiare, il soggetto potrà avvalersi dei seguenti limiti massimi di detrazione pari a:
    • 7.000,00 euro (14.000,00 euro × 0,50);
    • 9.800,00 euro (14.000,00 euro × 0,70);
    • 11.900,00 euro (14.000,00 euro × 0,85);
    • 14.000,00 euro, se ha un figlio disabile o più di due figli, fiscalmente a carico.
  2. con un reddito complessivo superiore a 100.000,00 euro. A seconda dei carichi familiari, il calcolo dovrà essere fatto partendo dall’importo “base” di 8.000,00 euro che si declinano nei seguenti limiti massimi di spesa detraibile pari rispettivamente, di 4.000,00 euro, 5.600,00 euro, 6.800,00 euro e 8.000,00 euro.

Sono esclusi dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese i seguenti oneri e le seguenti spese:

  1. le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c);
  2. le somme investite nelle start-up innovative detraibili (ex art. 29 e 29-bis D.L. 18/10/2012, n. 179);
  3. le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative detraibili (ex art. 4, D.L. 24/01/2015, n. 3).

La nuova normativa che taglia in maniera lineare le spese agevolabili osserverà le seguenti particolarità:

  • non si comprenderà nel nuovo sistema di calcolo delle detrazioni le spese pluriennali sostenute fino al 31 dicembre 2024 (es. per interventi edilizi);
  • Sono salvaguardati gli effetti derivanti dai contratti già sottoscritti fino al 31 dicembre 2024, comportandone l’esclusione ai fini del computo del totale delle spese detraibili dei seguenti oneri:
    1. gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari (di cui all’art. 15 comma 1 lett. a) del TUIR);
    2. gli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale (art. 15 comma 1 lett. b) del TUIR);
  • gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15 comma 1-ter del TUIR);
  1. i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente (art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR), i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza (art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (art. 15 co. 1 lett. f-bis) del TUIR).

È il caso di tener presente che per i redditi compresi tra 120.001 e 240.000 euro deve essere anche considerato quanto previsto dal comma 3-bis dell’articolo 15 del Tuir dove si si prevede che l’ammontare delle detrazioni venga progressivamente ridotto al crescere del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di 240mila euro. Dalle prime analisi del testo normativo appare i contribuenti ricadenti in quella fascia di reddito (redditi tra i 120.001 e 240.000) saranno assoggettati a entrambe le disposizioni.
Il riproporzionamento dovrebbe essere calcolato prima dell’applicazione del nuovo limite massimo e prevede l’esclusione delle spese mediche nonché degli interessi passivi su mutui agrari, per acquisto o costruzione dell’abitazione principale.
La contestuale e corretta applicazione delle nuove regole sulle detrazioni per oneri necessita di un intervento interpretativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN