Legge di bilancio 2025: IRES premiale, corsa a ostacoli

L’IRES premiale è subordinata a una serie di presupposti e condizioni da rispettare nonché regole a cui attenersi per evitarne la decadenza dal beneficio. I commi da 436 a 444, dell’art. 1 della Legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024), concedono, limitatamente al periodo d’imposta 2025, l’aliquota agevolata IRES del 20% anziché quella ordinaria del 24%. In attesa del DM ministeriale con le regole attuative, si riepilogano contenuti e condizioni per fruire del beneficio in esame.
I soggetti destinatari dell’IRES ridotta sono i seguenti:

  • le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società e cooperative europee (regolamento CE n. 2157/2001 e n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato);
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

In caso di opzione per la trasparenza fiscale (ex art. 115 del TUIR), l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

Sono esclusi dal beneficio le società e gli enti:

  • in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024,
  • che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

I presupposti da rispettare per l’accesso sono i seguenti:

  1. una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 deve essere accantonata ad apposita riserva;
  2. un importo non inferiore al 30% degli utili accantonati di cui sopra e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 sia destinato a investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato riconducibili a Industria 4.0 (tabella allegato A (materiali 4.0) e B (immateriali 4.0) della L. n. 232/2016) e Transizione 5.0 (ex art. 38 del D.L. 2/3/2024 n. 19, convertito in L. 29/4/2024, n. 56).
  3. gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro.

La riduzione dell’aliquota spetta alle ulteriori condizioni:

  1. nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
    1. il numero di unità lavorative (ULA) per l’anno 2025 non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2022-2023-2024);
    2. siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale in misura pari almeno all’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  2. l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria (ex art. 11, comma 1, lettera a), D.Lgs. 14/9/2015 n. 148).

Per evitare la decadenza in seguito agli investimenti effettuati, le imprese beneficiarie devono incorrere nelle seguenti fattispecie:

  1. nel caso in cui la quota di utile accantonata pari all’80% sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
  2. nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN