Il c.d. “bonus mobili” (ex art. 16 comma 2 del DL 63/2013) è stato confermato anche per le spese sostenute nel 2025. La proroga dell’agevolazione di un ulteriore anno è contenuta nella Legge di bilancio per il 2025 (ex art. 1 comma 55 lett. b) n.3.2) della L. 207/2024) confermando l’aliquota del 50%, da calcolare entro l’ammontare massimo di spesa di 5.000 euro da ripartire in dieci anni. Il limite di spesa per il 2025 di euro 5.000 è lo stesso del 2024, mentre precedentemente è stato pari a 10.000 euro per l’anno 2022 e 8.000 euro per il 2023 da riferire complessivamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
L’impianto normativo resta pressoché confermato. Infatti:
- Per godere dell’agevolazione bonus mobili è necessario che gli interventi edili siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto, vale a dire dal 1° gennaio 2024;
- La data di avvio dei lavori di recupero può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’ASL (se obbligatoria). Nel caso in cui gli interventi di recupero non necessitino di titoli abilitativi, in quanto rientranti tra gli interventi in edilizia libera, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- Se l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato all’unità immobiliare acquistata da un’impresa di costruzione o ristrutturazione con le caratteristiche per beneficiare della detrazione IRPEF la data di “inizio lavori” è quella di acquisto o di assegnazione dell’immobile.
- Il bonus è previsto per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti, ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, compresi gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
- Rientrano tra i mobili agevolabili letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione che costituiscano il necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili gli acquisti di porte, pavimentazioni, tende, tendaggi e altri complementi di arredo;
- Il pagamento per le spese di acquisto dei mobili ed elettrodomestici può essere effettuato tramite bonifico bancario o postale (anche non “parlante”) oppure carte di credito o carte di debito (es. bancomat).
La stessa Agenzia delle Entrate ha proceduto con l’aggiornamento della come ricorda la guida dell’Agenzia delle Entrate pubblicata in data 17 gennaio 2025.
Da non confondere con il bonus mobili, giova tener conto, a proposito di agevolazioni per l’acquisto di nuovi elettrodomestici, la previsione di un contributo per l’acquisto di elettrodomestici (ex art. 1 comma 107 – 111 della L. 207/2024 della legge di bilancio per il 2025).
È un beneficio in favore delle persone fisiche nel rispetto delle seguenti condizioni:
- deve trattarsi di un acquisto di un elettrodomestico ad elevata efficienza energetica (non inferiori ad A per i forni, E per lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie, ed F per frigoriferi e congelatori) e deve essere prodotto nel territorio dell’Unione europea;
- vi è il contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.
Il contributo compete per l’acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso, nel limite delle risorse stanziate:
- in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico;
- e comunque per un importo non superiore a 100,00 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200,00 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a 25.000,00 euro annui.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 207/2024, è prevista l’emanazione di un apposito DM per definire i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del contributo.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN