La Legge di bilancio per il 2025 (ex art. 1, comma 2, lett. a), L n. 207/2024) ridisegna l’Irpef modificando aliquote e scaglioni e introduce nuove regole per fruire del cuneo fiscale.
% | ANNO 2021 | % | ANNI 2022-2023 | % | ANNO 2024 in poi |
23% | fino a 15.000 euro | 23% | fino a 15.000 euro | 23% | fino a 28.000 euro |
27% | da 15.000,01
a 28.000 euro |
25% | da 15.000,01
a 28.000 euro |
35% | da 28.000 euro fino a 50.000 euro |
38% | da 28.000,01
a 55.000 euro |
35% | da 28.000,01
a 50.000 euro |
43% | oltre 50.000 euro |
41% | da 55.000,01
a 75.000 euro |
43% | oltre 50.000 euro | ||
43% | oltre 75.000 euro |
È un intervento significativo poiché vengono confermati l’accorpamento dei primi due scaglioni dell’imposta e il taglio di due punti percentuali dell’aliquota del secondo scaglione Irpef, con impatto su tutti i contribuenti con redditi superiori a 15.000 euro.
Allo stesso tempo, il sistema estende l’area di esenzione fiscale dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 15.000 euro equiparandola a quella dei redditi di pensione, attraverso l’incremento della relativa detrazione da 1.880 a 1.955 euro.
L’art. 1 comma 4 – 9 della L. 207/2024 prevede, in favore dei lavoratori dipendenti (con esclusione di pensionati e parasubordinati), nuove misure finalizzate alla riduzione del c.d. “cuneo fiscale”, che si concretizzano sul riconoscimento da parte del sostituto d’imposta di:
- un bonus se il reddito non supera 20.000 euro;
- una detrazione fissa di 1.000 euro se il reddito supera 20.000 euro ma non 32.000;
- una detrazione inversamente proporzionale al reddito se esso è compreso tra 32.001 e 40.000 euro.
In sostanza, la riduzione del cuneo fiscale non si baserà più sull’applicazione di un esonero parziale della quota dei contributi IVS a carico bensì sul riconoscimento di un bonus o di un’ulteriore detrazione il cui importo varia in relazione, rispettivamente, al reddito di lavoro dipendente e al reddito complessivo del lavoratore.
Il bonus è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro che si determina con una percentuale del:
- 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Ad esempio, se un lavoratore ha un reddito complessivo di 19.000 euro e un reddito di lavoro dipendente pari a 10.000 euro, il lavoratore accede alla misura in virtù del fatto che possiede un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro e ottiene un bonus di 530 euro (derivante dall’applicazione della percentuale del 5,3% al reddito di lavoro dipendente di 10.000 euro.
L’ulteriore detrazione dall’imposta lorda è riconosciuta ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro per un importo pari:
- a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
Ad esempio:
- se il lavoratore ha un reddito complessivo di 30.000,00 euro, spetta un’ulteriore detrazione pari a 1.000;
- mentre se il reddito complessivo è di 35.000 euro l’ulteriore detrazione è pari a 625 euro (1000 x (40.000 – 35.000/8.000).
È il caso di evidenziare:
- il bonus non concorre alla formazione del reddito del lavoratore;
- l’importo non sarà assoggettato a contribuzione INPS.
Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. “reddito di riferimento”), l’Agenzia delle Entrate ha in precedenza precisato che devono essere considerati anche:
- i redditi assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni;
- i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- la quota di agevolazione ACE;
- le mance elargite dai clienti ai lavoratori dipendenti del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate all’imposta sostitutiva del 5%.
Il bonus e l’ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta, pubblici o privati, all’atto dell’erogazione delle retribuzioni sulla base delle informazioni disponibili, salvo ulteriori precisazioni da parte dello stesso lavoratore che potrà definire la propria posizione in sede di dichiarazione dei redditi restituendo quanto non spettante oppure richiedendo quanto non percepito.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN