Locazioni turistiche: sanzioni per omessa dichiarazione dell’imposta di soggiorno e novità CIN nella CU 2025

Durante Telefisco 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito il quadro sanzionatorio per i gestori di strutture ricettive che omettono la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno. Tale imposta, introdotta con il DL n. 34/2020, è responsabilità diretta del gestore, indipendentemente dal versamento effettuato dal turista.
La sanzione applicata è quella definita dall’art. 18 del Decreto Legislativo 471/1997.

Quali sono e quando scattano le sanzioni per i gestori di locazioni turistiche

I gestori di attività ricettive, comprese le locazioni turistiche e gli affitti brevi, sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale entro il 30 giugno di ogni anno, utilizzando i modelli predisposti dal Ministero. In caso di omessa o infedele dichiarazione, si applica una sanzione che varia dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.

Se, però, l’imposta è stata integralmente versata, la sanzione viene ridotta al 25% (un quarto della sanzione minima prevista). Questa riduzione si basa sul principio di proporzionalità sancito dal D.Lgs. 472/1997, art. 7, comma 4, come chiarito dal MEF durante l’evento.

La corretta gestione di queste pratiche e il versamento dell’imposta di soggiorno sulle locazioni turistiche è cruciale per evitare sanzioni e garantire la trasparenza nei rapporti con l’amministrazione finanziaria, specialmente per chi opera nel settore delle locazioni turistiche.

CIN nella Certificazione Unica 2025: istruzioni e scadenze

Con il provvedimento n. 9454 del 15 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello di Certificazione Unica (CU) per l’anno d’imposta 2024. Tra le novità principali, spicca l’introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), destinato ai redditi derivanti da locazioni brevi.

Come funziona il CIN e a chi si applica?

Il giorno 3 settembre 2024 il Ministero del Turismo ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale un avviso avente ad oggetto l’applicazione effettiva della normativa che regola il Codice Identificativo Nazionale.
Nello specifico, nel Decreto Legge 145/2023 sono stati definiti:
• l’obbligatorietà del CIN
• le sanzioni applicabili
Il CIN si applica ai contratti di locazione breve, ossia quelli di durata non superiore a 30 giorni, stipulati direttamente o tramite intermediari, inclusi i portali online. Ai sensi della Legge n. 178/2020, il regime fiscale agevolato per le locazioni brevi è riconosciuto solo per chi non supera i quattro immobili destinati a questo scopo per ciascun anno fiscale. Oltre tale limite, l’attività si presume di natura imprenditoriale.
L’obbligo si estende altresì a tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere preposte alla ricezione turistica.

Proprio a partire dal 3 settembre scorso, il Ministero aveva previsto 60 giorni per consentire a locatori e titolari delle strutture di dotarsi necessariamente di CIN e, di conseguenza, di riportarlo negli annunci pubblicitari e indicarlo all’esterno dell’immobile.

Per l’espletamento della procedura di assegnazione del CIN, è stata attivata la piattaforma BDSR. La richiesta di CIN può essere finalizzata solamente se effettuata a seguito dell’ottenimento del codice identificativo regionale o provinciale.

La sanzione delineata in questo senso dal Ministero stesso è commisurata alle dimensioni dell’immobile assoggettato all’obbligo. In termini pecuniari, si tratta di sanzioni che prevedono il pagamento di un importo che si attesta:

  • tra gli 800 euro e gli 8000 euro qualora si contravvenga all’assegnazione un CIN all’immobile;
  • tra i 500 euro e i 5000 euro qualora non sia rilevata l’indicazione del CIN negli annunci pubblicitari ed all’esterno dello stabile.

Si ricorda che il termine dei 60 giorni originariamente previsto è stato poi prorogato e che effettivamente le sanzioni sono applicabili a partire dal 2 gennaio 2025.

Modalità di dichiarazione e scadenze

La CU 2025 deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 17 marzo 2025 (termine prorogato dal 16 marzo, che cade di domenica). I soggetti interessati dovranno inserire il CIN nell’apposito riquadro previsto nell’ultima pagina del modello.

Cosa comporta questa modifica?

L’introduzione del CIN mira a rendere più trasparente la tracciabilità delle entrate da affitti brevi e locazioni turistiche, soprattutto per contrastare fenomeni di evasione fiscale. Gli intermediari e i gestori di piattaforme digitali che intervengono nella riscossione dei canoni dovranno applicare una ritenuta del 21% e rilasciare la relativa certificazione.

Le novità riguardanti le sanzioni per omessa imposta di soggiorno e l’introduzione del CIN nella CU 2025 segnano dunque un’evoluzione significativa nella gestione fiscale delle locazioni turistiche e degli affitti brevi: da un lato, si rafforzano le responsabilità dei gestori nell’adempimento degli obblighi dichiarativi, dall’altro si punta a una maggiore tracciabilità dei redditi da locazione breve. Adeguarsi tempestivamente a queste regole non solo evita sanzioni, ma consente di operare nel rispetto della normativa vigente.

 

Redazione Fisco7


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