Maxi-deduzione per chi assume: i chiarimenti dell’Agenzia

Con la circolare 1/E dello scorso 20 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune indicazioni e chiarimenti sulla proroga della misura di favore per i contribuenti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che assumono a tempo indeterminato. Cosa viene chiarito dall’Agenzia delle Entrate in materia? E quali istruzioni operative sono state fornite agli Uffici per garantire l’uniformità di azione, in relazione alla menzionata misura agevolativa?
Come noto, l’articolo 4 del Decreto Legislativo del 30 dicembre 2023 n. 216 ha introdotto un beneficio fiscale che consiste in una maggiorazione del 20% del costo ammesso in deduzione per l’incremento del personale, che arriva al 30% per i dipendenti che appartengono a determinate categorie tutelate.
Nella circolare in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ricorda i presupposti soggettivi dell’incentivo, le regole per determinare l’incremento occupazionale e l’ammontare della maggiore deduzione spettante e illustra anche alcuni casi particolari.

A chi spetta il beneficio?
Il beneficio è destinato ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, purché reddito sia determinato in modo analitico e che l’attività risulti effettivamente avviata da almeno un anno prima dell’inizio del periodo d’imposta agevolato.
In particolare, il beneficio per le nuove assunzioni spetta ai seguenti soggetti titolari di reddito d’impresa: soggetti passivi IRES di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR, le società e gli enti non residenti di cui all’articolo 73, comma 1 lettera d) del TUIR, le società di persone di cui all’articolo 5 del TUIR e le imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali.
Il beneficio per le nuove assunzioni spetta anche agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che conseguono un reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi dell’articolo 54, commi da 1 a 6 bis del TUIR.

Quali sono le regole per la determinazione dell’incremento occupazionale?L’agevolazione spetta a condizione che i soggetti interessati abbiano esercitato effettivamente l’attività nei 365 giorni (oppure 366 giorni se il periodo d’imposta include il 29 febbraio 2024) antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (1° gennaio 2024 per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). In caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’attività deve aver avuto inizio in data non successiva al 1° gennaio 2023.
La maggiorazione è riconosciuta esclusivamente se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, considerando anche quelli assunti con contratto a tempo determinato.
La maggiorazione non è riconosciuta nei casi in cui si registri una riduzione della base occupazionale complessiva nel periodo d’imposta agevolato rispetto alla media degli occupati del periodo d’imposta precedente, oppure un “decremento occupazionale complessivo”. Inoltre, non spetta neanche qualora la base occupazionale rimanga invariata dal punto di vista numerico, anche se subisce un cambiamento qualitativo come nel caso di una trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato.

In cosa consiste il bonus?
L’agevolazione consente agli operatori economici di incrementare il costo ammesso in deduzione per assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato.
La maggiorazione ammonta al 20% e può essere incrementata di un ulteriore 10% (raggiungendo così un totale del 30%) nel caso in cui si siano assunte persone appartenenti a categorie tutelate come ad esempio le persone con disabilità, le donne con almeno due figli minorenni, le donne vittime di violenza inseriti nei percorsi di protezione e i giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile.

 

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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