Al via la riammissione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, c.d. rottamazione-quater, la cui rata è in scadenza il prossimo 5 marzo.
Tra le misure approvate nel decreto di conversione del milleproroghe spicca l’articolo 3-bis, L. 21 febbraio 2025 n. 15, di conversione del DL 202/2024 che riconosce ai contribuenti decaduti la possibilità di rimettersi in carreggiata presentando apposita istanza entro il 30 aprile 2025.
Facendo un passo indietro, la rottamazione quater (art. 1, commi 231-252, L. n. 197/2022 – Legge di Bilancio 2023) ha consentito di definire in maniera agevolata i debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della riscossione inerenti il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022.
Il beneficio consisteva in un abbattimento dell’importo per quanto concerne gli interessi, gli aggi e le sanzioni amministrative. Il perfezionamento della definizione avveniva con il tempestivo e integrale pagamento della totalità degli importi in una o in più rate. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento di una sola rata comportava la decadenza dai benefici con la ripresa dell’intero carico sanzionatorio in capo al contribuente.
La riammissione alla procedura di definizione agevolata consente ai debitori che, al 31 dicembre 2024, siano incorsi nella decadenza della definizione la facoltà di ottenere nuovamente i benefici della sanatoria sanando i versamenti non effettuati e riprendere il piano dei pagamenti.
Le tappe per la riammissione che opera limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni rese ai fini della predetta adesione. saranno le seguenti:
- entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto, l’Agenzia della Riscossione (Ade-R) metterà a disposizione sul proprio sito web il modello con la relativa procedura;
- entro il 30 aprile 2025, il contribuente dovrà presentare l’istanza di riammissione con modalità esclusivamente telematiche all’Ade-R indicando il numero delle rate prescelto;
- entro il 30 giugno 2025, l’Ade-R comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ivi incluso quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
- il pagamento delle somme dovute, alle quali sono applicati gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente:
- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
- nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente:
- 31 luglio 2025
- 30 novembre 2025
- 28 febbraio 2026
- 31 maggio 2026
- 31 luglio 2026
- 30 novembre 2026
- 28 febbraio 2027
- 31 maggio 2027
- 31 luglio 2027
- 30 novembre 2027
Dall’esame del testo normativo, è possibile affermare:
- alle scadenze indicate vanno aggiunti i 5 giorni di tolleranza che considerano il versamento effettuato tempestivamente;
- anche il mancato pagamento della prima rata o di tutte le rate previste fino al 31 dicembre 2024 dal piano di rateazione consente la riammissione all’istituto cd rottamazione quater;
- le regole per il pagamento sono quelle ordinarie della rottamazione quater, vale a dire che il mancato, tardivo o insufficiente versamento comporta la decadenza dalla sanatoria;
- il piano dei versamenti della riammissione si cumula con il piano ordinario dei versamenti inerenti alla rottamazione quater nel senso che per esempio il 31 luglio 2025 sarà necessario versare la rata inerente la riammissione nonché la rata riguardante il piano originariamente presentato;
- la presentazione dell’istanza di riammissione consente di anticipare alcuni effetti favorevoli della sanatoria, con particolare riguardo all’inibizione delle azioni esecutive, fermi amministrativi e ipoteche da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione facendo salvo i titoli di prelazione precedenti la domanda di sanatoria oltre all’ottenimento del durc senza rilievi.
Il problema da risolvere, anche in via interpretativa, riguarda la rata in scadenza il prossimo 5 marzo (rata del 28 febbraio oltre il margine di tolleranza di 5 giorni, così come ammesso negli anni scorsi) previsto dal piano di rateazione ordinario della rottamazione quater. E’ una scadenza che si trova in mezzo al periodo preso in considerazione per la riammissione (rate fino al 31 dicembre 2024) e il termine per presentare istanza di riammissione (30 aprile 2025).
Si rende necessario un chiarimento per definire il trattamento da riservare alla rata in commento, vale a dire se si rende necessario il versamento alla scadenza del 5 marzo come se il piano riprendesse validità pur in assenza dell’istanza di riammissione oppure come sembra più ragionevole supporre che la rata possa confluire tra quelle da pianificare in seguito all’istanza di riammissione. Stando alle indiscrezioni, pare che sia proprio quest’ultima la tesi che troverà spazio nei prossimi giorni. Posto che la decadenza dai benefici è irreversibile, è plausibile che la nuova rateazione sostituirà totalmente la precedente rateazione includendo l’intero debito residuo, comprese le somme in calendario nel triennio 2025-2027.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN