Obbligo di segnalazione di situazioni di crisi ed insolvenza da parte del revisore

Lo scorso 28 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227, il decreto correttivo ter al CCII (D.lgs 136/2024). Per il revisore legale, la modifica di maggior rilievo è stata introdotta dall’art. 25-octies, comma 1 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Viene attribuito oltre all’organo di controllo, anche al revisore legale, nell’esercizio delle rispettive funzioni, il compito di segnalare per iscritto, all’organo amministrativo, la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 17 del CCII. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell’avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all’art. 2403 del codice civile ».

Ci si chiede, in quali momenti il revisore potrebbe intercettare situazioni di superamento delle soglie di indebitamento previste dal CCII, tenuto conto dell’inciso adottato dal legislatore, “nell’esercizio delle proprie funzioni?”

Il compito cui è chiamato il revisore

Un supporto in questo approfondimento ci è fornito dal nuovo documento di ricerca (Ddr) n. 259 di Assirevi, pubblicato nello scorso mese di dicembre.

L’associazione italiana dei revisori legali, nel proprio documento, evidenzia come lo standard applicabile alla procedura di segnalazione posta in capo ai revisori, è costituito dai principi di revisione applicabili.

In particolare, i principi di revisione interessati sono:

  • Principio ISA Italia n. 570 “continuità aziendale”;
  • Principio SA Italia n. 250B “Le verifiche della regolare tenuta della contabile sociale”.

ISA Italia 570 ed obbligo di segnalazione

Occorre subito rilevare che la nozione di continuità aziendale espressa nel Principio di revisione non risulta perfettamente coincidente con quella di “crisi” di cui all’art. 2 del CCII.

Tale mancata, più che in termini tecnici, appare nettamente sotto un punto temporale.

Infatti, gli elementi informativi acquisiti durante lo svolgimento delle procedure finalizzate a trarre una conclusione in merito all’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale e circa l’eventuale sussistenza di un’incertezza significativa possono rappresentare un utile fondamento circa la valutazione sulla sussistenza o meno dei presupposti della segnalazione. Tali elementi sono rinvenibili durante l’esercizio, ma occorre considerare che le verifiche da parte del revisore potranno essere svolte solo ex post (a consuntivo) in un momento necessariamente successivo al compimento degli atti gestori da parte dagli amministratori, generalmente al termine dell’intero processo di revisione, prima dell’espressione del proprio giudizio sul bilancio nel suo complesso.

Il principio di revisione SA Italia 250B, relativo allo svolgimento delle verifiche periodiche in corso d’esercizio

Elementi informativi sulla base dei quali fondare la propria segnalazione possono essere reperiti durante l’esercizio mediante lo svolgimento delle verifiche periodiche sulla regolare tenuta della contabilità sociale – principio SA Italia 250B.

Nonostante il principio non preveda lo svolgimento di procedure di analisi in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società revisionata o alle prospettive future della stessa, sarà opportuno pianificare dette verifiche considerato la rischiosità associata all’incarico e verificando (documentando nelle proprie carte di lavoro) eventuali superamenti delle soglie d’indebitamento indicate dall’art. 3, comma 4 del CCII, ovvero debiti scaduti verso: i) i dipendenti; ii) i fornitori; iii) gli istituti finanziari; iv) i creditori pubblici qualificati.

Lo scambio d’informazioni ai sensi dell’art. 2409-septier del codice civile

L’obiettivo perseguito dal legislatore mediante il “novello” art. 25-ocites del CCII, appare quello di rafforzare i sistemi di allerta nelle imprese di minori dimensioni, prive di un organo di controllo (sindaco unico o collegio), le quali potranno godere di un rafforzamento nella propria struttura grazie alla nomina di professionisti di elevata formazione, i quali saranno responsabili di una valutazione sui potenziali indicatori della crisi pena una loro responsabilità diretta.

Nelle società nelle quali è stato incaricato l’organo di controllo, mediante lo scambio di informazioni con lo stesso, il revisore avrà un ulteriore possibilità di ottenere informazioni utili alla valutazione in merito alla presenta di eventuali indicatori della crisi.

Lo scambio d’informazioni tra organi diventa pertanto ancora più importante.

 

Maurizio Cataldo – Centro Studi CGN
Partner Alps Audit