L’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti forfettari apre anche a loro, la strada alla riduzione dei termini di accertamento delle imposte sui redditi.
Come è noto, da tempo, vige in Italia la possibilità di ridurre il tempo nel quale l’Amministrazione finanziaria ha il potere di emettere un avviso di accertamento in tema di imposte dirette ed IVA
Le disposizioni normative sono quelle dell’art. 3 del D.Lgs. n. 127 /2015 e dell’art. 1 c. 74 della L. n. 190/2014 che richiamano espressamente l’art. 43 c.1 del D.P.R. 600/1973 (in tema di imposte dirette, anche per i soggetti forfettari) e nell’art. 57 c.1 del D.P.R. n.633/1972 (in tema di IVA).
È previsto che i soggetti che vorranno usufruire della riduzione dei termini di accertamento dovranno:
- avvalersi (per obbligo o volontariamente) della fatturazione elettronica / memorizzazione elettronica e/o trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri;
- garantire la tracciabilità dei pagamenti ricevuti e di quelli effettuati relativi alle operazioni di cui sopra, ove di ammontare superiore a € 500,00;
- conseguire redditi d’impresa o di lavoro autonomo, dato che l’agevolazione non è applicabile a redditi di natura diversa da questi ultimi;
- indicare l’esistenza dei presupposti dell’agevolazione, nella dichiarazione dei redditi di ogni periodo d’imposta per cui vorranno avvalersene (barrando la casella del prospetto presente nel RIGO RS 136 dei modello redditi PF e SP e nel rigo RS 269 dei modello redditi SC e ENC);
- tracciare i pagamenti superiori a € 500,00, tramite bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità”. E inoltre con la risposta n. 404 del 02.08.2022, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso che la RIBA (ricevuta bancaria) e il MAV (Mediante Avviso) soddisfano i criteri di tracciabilità che contraddistinguono le modalità di pagamento già indicate.
Ai sensi del predetto art. 3 D.Lgs. n.127/2015, in presenza di tutti i requisiti sopra indicati, la riduzione dei termini di decadenza ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi ed IVA è di due anni, ad eccezione che per i soggetti forfettari.
Infatti, il riferimento normativo per questi ultimi (art. 1 c.74 della L. n. 190/2014) prevede che la riduzione del termine di decadenza ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi sia di un anno.
A proposito del limite d’importo di € 500, si richiama il concetto di operazione frazionata delineata in materia di antiriciclaggio, in quanto l’autrice ritiene che i pagamenti fino a € 500,00 dovranno riferirsi a singole operazioni ” autonome “.
Infatti, a parere dell’autrice, più pagamenti pari o sotto soglia di € 500,00 che comunque si riferiscano a un’unica operazione di acquisto o vendita d’importo superiore, potrebbero costituire violazione dello scopo che vuole raggiungere la norma e rendere inefficace i vantaggi portati dalla disposizione di cui si tratta.
L’opportunità illustrata è da considerare sia per il periodo d’imposta per il quale sono ancora aperti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, sia per il periodo d’imposta in corso, per rispettare i requisiti utili alla fruizione dell’agevolazione in sede di successiva dichiarazione dei redditi.
Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN