Telefisco 2025, regime registrazione: “data fattura” o “data invio”?

Tanto rumore per nulla.
L’Agenzia delle Entrate compie un giro interpretativo completo di 360 gradi ritornando sulla propria posizione precedente. A proposito del metodo di contabilizzazione delle fatture a cavallo di anno, la faq delle Entrate ha confermato la possibilità di annotare nei registri IVA delle vendite le fatture emesse, facendo coincidere la “data della registrazione” con la “data della fattura”. In tal maniera, i contribuenti in contabilità semplificata con il metodo della registrazione hanno la facoltà di anticipare la rilevanza reddituale nell’anno di effettuazione dell’operazione (riportata nel campo data fattura – per esempio 30 dicembre 2024) oppure tenerne conto nell’anno successivo (2025) di trasmissione della fattura al sistema di interscambio.
La questione nasce in occasione del Telefisco 2025 del 5 febbraio scorso dove i tecnici dell’Agenzia delle Entrate hanno fornito la seguente risposta che ha fatto sobbalzare dalla sedia i partecipanti compresi quelli collegati da remoto.

Regime del registrato, l’imputazione dei ricavi segue l’invio allo Sdi

D. Fatture elettroniche emesse a cavallo d’anno dai contribuenti in regime di contabilità semplificata con opzione per il comma 5 dell’articolo 18 del Dpr 600/73. Per esempio: fattura redatta in data 29 dicembre 2023 ma inviata allo Sdi l’8 gennaio 2024. Si chiede conferma della corretta imputazione del ricavo ai fini dei redditi, che può essere a scelta del contribuente nel 2023 o 2024, alla luce del fatto che, in questi casi, la registrazione del documento potrà avvenire indifferentemente nel 2023 oppure nel 2024.

R. L’articolo 18, comma 5, del Dpr n. 600 del 1973 prevede che “Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.”. Come precisato nella circolare n. 11/E del 2017 tale opzione, vincolante per almeno un triennio, introduce una ulteriore semplificazione ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori, consentendo al contribuente, che ha scelto di utilizzare i soli registri IVA, di non effettuare a fine anno le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti, e di considerare incassato il ricavo e pagato il costo alla data di registrazione ai fini IVA del documento contabile. Tanto premesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, «[…] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. […]». Come più volte chiarito dalla prassi, dunque, una fattura si ha per emessa quando la stessa risulta trasmessa al sistema di interscambio (Sdi). Nel caso di specie la fattura elettronica, essendo stata trasmessa al sistema di interscambio (Sdi) l’8 gennaio 2024, si considera emessa in tale data. Ne deriva che la medesima fattura non potrà che essere registrata nel registro IVA vendite a partire dall’8 gennaio 2024 e, conseguentemente, configurandosi l’incasso al momento della registrazione, i relativi ricavi andranno imputati al periodo d’imposta 2024. Al riguardo, con la circolare n. 11/E del 2017, con riferimento ai ricavi percepiti, è stato, infatti, chiarito che gli stessi “si considereranno incassati al momento della registrazione delle fatture nonostante, ai fini della liquidazione dell’Iva a debito periodica, la registrazione del documento (…) produca effetto per il periodo in cui le operazioni sono state effettuate”.

 In seguito alle proteste accompagnate da richiesta di chiarimenti da parte dei vertici istituzionali delle categorie professionali, l’Agenzia delle Entrate nel proprio sito web ha pubblicato un’importante integrazione che di fatto lascia il mondo così com’era precedentemente.
Infatti, la Faq del 13 febbraio 2025 rubricata Regime del registrato e imputazione dei ricavi riporta integralmente la domanda con la risposta precedente con la seguente integrazione:

 Resta in ogni caso confermata, per motivi di semplificazione, la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, come precisato nella circolare n. 14/e del 2019, § 3.2.

Si tratta di un’integrazione dove spicca la “facoltà” di adottare nel “metodo della registrazione” la data fattura quale criterio di imputazione temporale dei ricavi per le fatture a cavallo di anno. Si tratta del criterio più diffuso da parte dei professionisti che adottano tale metodologia contabile che di fatto anticipa in favore del fisco il momento di tassazione di quel ricavo. Non va trascurata, per completezza, la circostanza che il criterio della data di trasmissione che posticipa il ricavo all’anno successivo rappresenta una modalità legittima a disposizione del professionista che dovesse adottarlo.
In definitiva, tornando al quesito iniziale, il contribuente potrà facoltativamente applicare il criterio della data fattura (29 dicembre) oppure data registrazione (8 gennaio) facendo partecipare quel ricavo nell’anno 2023 o 2024 senza che ne possano derivare conseguenze.

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN