Il decreto Milleproroghe (ex art. 12 del D.L. n. 202/2024, convertito in legge n. 15/2025) conferma fino al 31 dicembre 2025 la possibilità per i soggetti qualificati ONLUS di accedere al 5 per mille. A partire al 1° gennaio 2026, salvo altre proroghe, per l’accreditamento e il riparto del 5 per mille le ONLUS dovranno rivolgersi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il tramite dell’ufficio del RUNTS.
La proroga riguarda le ONLUS già iscritte alla relativa anagrafe che alla data del 22 novembre 2021, continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità stabilite dal D.P.C.M. 23 luglio 2020 che disciplina le modalità e i termini per l’accesso al riparto del 5 per mille dell’IRPEF degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.
Ai fini dell’accreditamento e della verifica dei requisiti di accesso al riparto del 5 per mille delle ONLUS, resta ferma, fino al 31 dicembre 2025, la competenza dell’Agenzia delle Entrate, che provvede alla domanda di accreditamento, al controllo dei requisiti di accesso e alla pubblicazione dei relativi elenchi, secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 23 luglio 2020 per gli enti del volontariato.
Da un punto di vista tecnico, l’art. 12 del D.L. n. 202/2024, convertito in legge n. 15/2025 (cd decreto Milleproroghe) modifica l’art. 9, comma 6, del D.L. n. 228/2021, spostando al quinto anno successivo a quello di operatività del RUNTS, le modalità con le quali le ONLUS possono richiedere e beneficiare del 5 per mille.
Dal 1° gennaio 2026, salvo altre proroghe, le ONLUS, ai fini dell’accreditamento e della verifica dei requisiti di accesso al riparto del 5 per mille, dovranno fare riferimento alle regole ordinarie previste per la generalità degli ETS. Stando al riferimento regolamentare (ex art. 3 del D.P.C.M.23 luglio 2020), gli ETS dovranno rivolgersi, per l’accreditamento e il riparto del 5 per mille, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il tramite dell’ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
L’iscrizione da parte degli ETS all’elenco del 5 per mille può avvenire:
- in sede di iscrizione per via telematica al RUNTS dichiarando tramite flag nell’apposita casella che intendono accreditarsi ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille;
- oppure successivamente all’iscrizione nel RUNTS, l’ente interessato può accreditarsi entro il 10 aprile di ogni anno, consentendo all’ente stesso di partecipare alla ripartizione del contributo dallo stesso esercizio in corso.
In seguito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
- entro la data del 10 aprile, redige l’elenco degli enti che risultano iscritti nel RUNTS e che abbiano dichiarato di voler partecipare al riparto della quota del 5 per mille;
- entro il 20 aprile il Ministero pubblica sul proprio sito web l’elenco degli iscritti;
- entro il 30 aprile, il legale rappresentante dell’ente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione;
- entro il 10 maggio, il Ministero pubblica l’elenco degli Enti del Terzo Settore iscritti al contributo con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.
Per completezza, la precedente disciplina, ancora utilizzabile dalle Onlus iscritte all’anagrafe non ancora inserite nell’elenco dei beneficiari, stando all’art. 7 del D.P.C.M. 23 luglio 2020, prevede il seguente calendario:
- entro il 10 aprile, gli enti che intendono partecipare al riparto del 5 per mille presentano l’istanza di accreditamento all’Agenzia delle Entrate.
- L’iscrizione si effettua esclusivamente in via telematica, utilizzando il software di compilazione messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate sul suo sito web.
- La domanda contiene un’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, resa dal rappresentante legale dell’ente richiedente, relativa alla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione all’anagrafe, registro o albo di appartenenza, e può essere inviata direttamente dai soggetti interessati, abilitati ai servizi telematici, oppure per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le disposizioni di legge.
- entro il 20 aprile, l’elenco dei soggetti iscritti, contenente l’indicazione della denominazione, della sede, del codice fiscale di ciascun nominativo è pubblicato dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale;
- entro il 30 aprile, eventuali errori di iscrizione rilevati nell’elenco, possono essere fatti valere, dal legale rappresentante dell’ente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
- entro il 10 maggio, l’Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito istituzionale la versione aggiornata dell’elenco; l’iscrizione nell’elenco permanente vale anche per gli anni a seguire fino ad una eventuale cancellazione o perdita dei requisiti.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN