Alcune novità contenute nelle nuove Regole tecniche emanate il 16.1.2025 dal CNDCEC, agevolano nell’ espletamento degli obblighi in tema di adeguata verifica della clientela.
Le novità portate dalle Regole tecniche emanate a gennaio 2025, interessano gli obblighi di:
- autovalutazione del rischio di studio – Regola Tecnica n. 1
- adeguata verifica della clientela – Regola Tecnica n. 2
- conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (il fascicolo del cliente) – Regola Tecnica n. 3
Il CNDCEC è un Organismo di auto-regolamentazione che può intervenire nel processo di valutazione e analisi del rischio, per supportare i Commercialisti e gli Esperti Contabili (cd. soggetti obbligati) negli adempimenti, ed ecco perché ha potuto emanare le Regole Tecniche.
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA – REGOLA TECNICA N.2
Com’è noto essa consiste nell’insieme di attività poste in essere dal professionista obbligato, finalizzate all’acquisizione di dati e informazioni sulla clientela ed alla creazione di un profilo di rischio di riciclaggio e di contrasto al FdT. In particolare grazie alle Linee Guida emanate a luglio del 2019 dal CNDCEC (e che presto saranno aggiornate), la valutazione del rischio effettivo, svolta al fine di determinare la tipologia di adeguata verifica da adottare (semplificata, ordinaria, rafforzata), avviene attraverso il seguente processo:
(immagine tratta dalle Linee Guida CNDCEC luglio 2019)
Antiriciclaggio: la valutazione del rischio specifico
La valutazione del rischio specifico è eseguita mediante la compilazione di due schede denominate Tabella A e B. Dopo avere barrato le caselle del fattore di rischio che fa al caso, e attribuito a ciascun aspetto un punteggio ricompreso nell’intervallo da 1 a 4, si perverrà al punteggio finale che individuerà il livello di rischio specifico (da non significativo a molto significativo).
Il livello di rischio specifico nell’antiriciclaggio, unitamente al livello di rischio inerente rilevato, determinerà la misura di rischio effettivo da cui deriverà la misura di adeguata verifica che il professionista dovrà effettuare. Quest’ultima sarà ricompresa nell’intervallo da “semplificata” a “rafforzata”.
Nella Tabella A saranno valutati quattro aspetti connessi al cliente riguardo la natura giuridica, la prevalente attività svolta, il comportamento tenuto al momento del conferimento dell’incarico e l’area geografica di residenza del cliente.
Nella Tabella B saranno valutati sei aspetti connessi all’operazione e/o prestazione professionale in rapporto alla loro tipologia, modalità di svolgimento, ammontare dell’operazione, frequenza e volume delle operazioni / durata della prestazione, ragionevolezza, area geografica di destinazione.
Ma non tutte le prestazioni professionali dovranno essere considerate ai fini della compilazione della tabella B. Ed eccoci alla prima novità.
Precisamente, le Regole tecniche prevedono tre esclusioni, di cui l’ultima dell’elenco, è la “new entry”:
- revisione legale dei conti;
- tenuta della contabilità;
- assistenza e consulenza continuativa generica in ambito contabile e fiscale.
Le tre casistiche elencate dovranno essere valutate solo relativamente alle caratteristiche riportate nella Tabella A perché per niente pertinenti coi criteri di valutazione contenuti nella Tabella B.
La seconda novità riguarda le prestazioni esonerate dall’esecuzione dell’adeguata verifica della clientela ex art. 17 c.7 del D.Lgs. n. 231/2007.
Le due esenzioni previste per legge sono:
– la mera redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e
– gli adempimenti in materia di amministrazione del personale art. 2 c. 1 L. n.12/1979 (intesi per la mera elaborazione dei cedolini paghe) .
A questi esoneri si aggiunge la “Predisposizione e/o invio telematico di pratiche varie agli uffici pubblici competenti” in quanto, trattandosi dello svolgimento di funzioni operative che non comportano una valutazione delle operazioni compiute dal cliente, esse vengono assimilate a quelle esonerate.
Si tenga presente che indipendentemente da qualsiasi deroga esenzione o soglia applicabile, il professionista deve procedere all’adeguata verifica della clientela:
– quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
– quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell’identificazione.
Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN