Il “Bonus nascite” 2025 è stato introdotto dall’articolo 1, commi 206–208 della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025).
La norma prevede che per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 spetti un contributo una tantum di 1.000 euro, erogato nel mese successivo a quello della nascita o dell’adozione.
Tale importo non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef, ossia è esentasse e non influisce sul calcolo di altri benefici legati al reddito.
Il bonus viene riconosciuto su domanda dell’interessato ed è gestito dall’Inps.
Il “Bonus nascite” è strutturato per essere una misura strutturale di incentivo alla natalità, cumulabile con l’Assegno Unico e altri sostegni familiari, e sottoposta a verifica costante per garantirne la sostenibilità finanziaria.
I beneficiari
I beneficiari del “Bonus nascite” 2025 sono i nuclei familiari in cui si verifica una nascita o un’adozione nel corso del 2025 (e anni successivi, salvo modifiche legislative). Il beneficio è riconosciuto per ogni figlio che nasce o viene adottato: quindi, ad esempio, in caso di parto gemellare si avrà diritto a due bonus (1.000 euro per ciascun bambino). Allo stesso modo, un nucleo che nel 2025 accoglie più di un minore (es. un figlio naturale e uno adottato) potrà ottenere il bonus per ognuno degli eventi.
In particolare, può richiedere ed ottenere il bonus uno dei genitori del nuovo nato/adottato, a condizione che abbia residenza in Italia e uno status di cittadinanza conforme a quanto stabilito dalla norma.
Le categorie ammesse sono:
- cittadini italiani o di un Paese membro dell’Unione Europea, oppure loro familiari con diritto di soggiorno (anche permanente) in Italia;
- cittadini di Stati non UE in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure di un permesso unico di lavoro (autorizzato per attività lavorativa maggiore di 6 mesi), oppure di un permesso di soggiorno per motivi di ricerca (anch’esso con durata superiore a 6 mesi).
Non vi sono distinzioni legate alla condizione lavorativa: il bonus spetta indipendentemente dal fatto che il genitore sia lavoratore, disoccupato o altro.
Da evidenziare che la normativa fa riferimento a figli nati o adottati “dal 1° gennaio 2025”: questo lascia intendere che anche per gli anni successivi al 2025 l’agevolazione rimane in vigore, salvo diversa decisione nelle future leggi di bilancio. I figli nati prima di tale data, invece, non rientrano in questa misura (ma hanno eventualmente beneficiato di strumenti precedenti, come l’Assegno Unico o i vecchi bonus, come vedremo più avanti).
I requisiti
Accanto ai requisiti soggettivi (cittadinanza e residenza del genitore richiedente), la norma impone un importante requisito economico: il reddito familiare calcolato tramite l’ISEE.
Possono accedere al Bonus nascite, infatti, solo le famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Tale soglia va intesa riferita all’ISEE del nucleo familiare del genitore che fa domanda, ed è valutata secondo le regole ordinarie dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (D.P.C.M. 159/2013).
Nel calcolo dell’ISEE ai fini del bonus, non vengono conteggiate le somme percepite come Assegno Unico Universale per i figli a carico.
La misura del bonus è fissa e non varia, dunque, a seconda del reddito dei beneficiari e dell’ISEE (fermo restando che i richiedenti con ISEE superiore a 40.000 euro non ne hanno diritto).
Come richiedere il Bonus?
- Predisporre l’ISEE aggiornato: il valore ISEE sarà utilizzato per verificare il rispetto del limite reddituale disposto per l’accesso alla misura. È possibile richiedere l’ISEE tramite CAF, Patronati o online sul portale Inps.
- Attendere l’apertura delle domande: sebbene il bonus sia in vigore dal 1° gennaio 2025, l’Inps non ha ancora fornito le istruzioni e i termini per la presentazione delle istanze.
- Presentare la domanda all’Inps: una volta attivato il servizio, si presume che la richiesta potrà avvenire tramite i consueti canali:
- portale web Inps (accesso tramite SPID, CIE o CNS);
- Contact center integrato;
- Patronati o CAF.
- Allegare eventuali documenti necessari: in sede di presentazione dell’istanza potrebbe essere necessario allegare determinati documenti o, in ogni caso, dichiarare alcuni dati, requisiti necessari (es. dati anagrafici del figlio, documento d’identità del genitore richiedente, l’attestazione ISEE valida, provvedimento di adozione/ingresso in famiglia, etc.).
Si attendono ora le istruzioni Inps per la definitiva applicazione della nuova misura.
Riferimenti normativi:
- Articolo 1, commi 206-208 Legge 30 dicembre 2024, n. 207 LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 – Normattiva
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato